Page 181 - Rassegna 2018-3
P. 181
COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
186. Infine, sono intervenuti, prima il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, poi la l.
23 agosto 2004, n. 226, che hanno apportato una definitiva sistemazione dei
volontari in servizio temporaneo, prevedendo le categorie dei volontari di
truppa in ferma prefissata e in rafferma.
I militari di truppa sono disciplinati:
X. L’art. 627, comma 9 c.m., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
94/2017, stabilisce che le carriere del personale militare sono disciplinate
esclusivamente dal codice. La norma va posta in correlazione con l’art. 625,
co. 1 c.m. e rappresenta un difetto di coordinamento sistematico sia per
ridondanza sia per collocazione sistematica. Rispetto all’art. 625, co. 1, c.m.,
l’art. 627, co. 9 c.m. contiene in più l’avverbio “esclusivamente” che evidenzia
con maggior forza il principio di autosufficienza dell’ordinamento militare,
già espresso dalla giurisprudenza in relazione alla prima norma. Si possono
replicare la considerazioni già formulate per l’art. 625, co. 1 c.m., per le quali
al personale militare non si applicano gli istituti ivi previsti per il personale del
pubblico impiego privatizzato, considerando anche gli artt. 3, co. 1, 6, co. 5,
15, co. 1, 19, co. 11 e 12, 21, co. 3, 23-bis, co. 9, e 28, co. 8, d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165. Perplessità suscita l’aver voluto riportare, in una norma che
dovrebbe riguardare esclusivamente l’inquadramento gerarchico del persona-
le militare, il riferimento alle carriere del medesimo personale, più compiuta-
mente disciplinati nei titoli IV e V del libro IV c.m.
180