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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               186. Infine, sono intervenuti, prima il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, poi la l.
               23 agosto 2004, n. 226, che hanno apportato una definitiva sistemazione dei
               volontari in servizio temporaneo, prevedendo le categorie dei volontari di
               truppa in ferma prefissata e in rafferma.
               I militari di truppa sono disciplinati:
               X. L’art. 627, comma 9 c.m., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n.
               94/2017,  stabilisce  che  le  carriere  del  personale  militare  sono  disciplinate
               esclusivamente dal codice. La norma va posta in correlazione con l’art. 625,
               co.  1  c.m.  e  rappresenta  un  difetto  di  coordinamento  sistematico  sia  per
               ridondanza sia per collocazione sistematica. Rispetto all’art. 625, co. 1, c.m.,
               l’art. 627, co. 9 c.m. contiene in più l’avverbio “esclusivamente” che evidenzia
               con maggior forza il principio di autosufficienza dell’ordinamento militare,
               già espresso dalla giurisprudenza in relazione alla prima norma. Si possono
               replicare la considerazioni già formulate per l’art. 625, co. 1 c.m., per le quali
               al personale militare non si applicano gli istituti ivi previsti per il personale del
               pubblico impiego privatizzato, considerando anche gli artt. 3, co. 1, 6, co. 5,
               15, co. 1, 19, co. 11 e 12, 21, co. 3, 23-bis, co. 9, e 28, co. 8, d.lgs. 30 marzo
               2001, n. 165. Perplessità suscita l’aver voluto riportare, in una norma che
               dovrebbe riguardare esclusivamente l’inquadramento gerarchico del persona-
               le militare, il riferimento alle carriere del medesimo personale, più compiuta-
               mente disciplinati nei titoli IV e V del libro IV c.m.




































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