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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
norma che contempla uno sviluppo di carriera, all’interno di un articolo che
dovrebbe occuparsi solo di inquadramento gerarchico. La discontinuità con
il ruolo dei marescialli /ispettori è ben marcata, nel momento in cui si fa rife-
rimento a una carriera di carattere esecutivo, differente da quella a carattere
direttivo . La norma, poi, deve essere messa in correlazione con gli artt. 840
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c.m., per gli appartenenti al ruolo dei sergenti, e 849 c.m., per gli appartenen-
ti al ruolo degli ispettori, norme che dettagliano le funzioni attribuite agli
appartenenti al ruolo.
L’art. 627, co. 6, secondo periodo, c.m., inoltre, stabilisce che ai militari che
rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti/sovrintendenti può essere
attribuita la qualifica, di cui all’articolo 629, comma 2, lettera a), di qualifica
speciale, che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in
relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.
VIII. L’art. 627, comma 7 c.m. che in parte riproduce il testo previgente e
in parte recepisce la nuova regolamentazione, introdotta dall’art. 1, co. 1, lett.
a), d.lgs. n. 94/2017, stabilisce che la categoria dei graduati comprende i mili-
tari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente (appuntati e
carabinieri e appuntati e finanzieri ), che rivestono i gradi da primo caporal
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maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La car-
riera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo.
Anche qui suscita le medesime perplessità sistematiche il riferimento alla car-
riera.
L’art. 627, co. 7, secondo periodo, c.m. stabilisce che ai militari che rivestono
il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente può essere
attribuita la qualifica di cui all’articolo 1306, co. 1-bis c.m. di qualifica specia-
le, che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazio-
ne al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta. Per un difetto di coor-
dinamento normativo, manca il rinvio all’art. 1310, co. 1-bis c.m., che preve-
de l’eventuale attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti che, in
quanto appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, rientrano indubbiamen-
te nella categorie gerarchica dei graduati. A questo punto, onde fugare qual-
siasi dubbio, è opportuna qualche notazione sugli appartenenti ai ruoli ini-
ziali delle Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della Guardia di finanza).
(37) Anche la carriera esecutiva era propria dell’ordinamento degli impiegati civili dello
Stato, ai sensi del d.P.R. n. 3/1957, e si sviluppava dalla qualifica iniziale di applicato
aggiunto ad archivista capo. L’art. 181, d.P.R. n. 3/1957, contemplava le attribuzioni
del personale delle carriere esecutive.
(38) Qui la mera dimenticanza del riferimento ai ruoli degli appuntati e carabinieri e degli
appuntati e finanzieri assume la rilevanza di difetto di coordinamento normativo. È
evidente che gli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza appartengano alla categoria gerarchica dei graduati, in base
alla loro collocazione sistematica all’interno del codice. La questione è che l’art. 627,
co. 7 c.m. anche in relazione all’attribuzione di una qualifica al grado apicale del
ruolo non rinvia ad analoga qualifica degli appartenenti al ruolo appuntati e carabi-
nieri. Si veda anche la relazione illustrativa del d.lgs. 94/2017, p. 1 ss.
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