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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
grado di colonnello a quello di generale. L’aspetto dirigenziale, che attiene al
rapporto di impiego, è stato ulteriormente complicato dalle innovazioni
introdotte dalla l. 1° aprile 1981, n. 121, con riguardo agli ufficiali delle Forze
di polizia a ordinamento militare, per i quali il trattamento economico diri-
genziale prescindeva dal raggiungimento di un determinato grado e scattava
automaticamente a seguito della maturazione di una prestabilita anzianità di
servizio da ufficiale .
(29)
Gli effetti di sperequazione economica della normativa sono stati corretti nel
tempo con gli istituti di omogeneizzazione stipendiale, tra i quali, quello recato
dall’art. 5, l. 8 agosto 1990, n. 231. La dirigenza militare, come del resto tutta la
materia relativa al personale militare, è esplicitamente sottratta al processo di
riforma e di «privatizzazione» del personale dipendente dalle pubbliche ammini-
strazioni, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sul-
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il
quale stabilisce all’art. 15, che nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza è arti-
colata nelle due fasce dei ruoli di cui all’art. 23, mentre restano salve le particolari
disposizioni concernenti le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. A
questo punto è necessaria qualche considerazione sulle funzioni di direzione,
comando, indirizzo, coordinamento e controllo, indicate dalla norma come
caratterizzanti i compiti dirigenziali degli ufficiali. Per una corretta individuazio-
ne di queste funzioni non si può operare semplicemente per analogia con quelle
contemplate negli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 165/2001, ma è necessario operare
un’ampia ricognizione dei testi normativi pertinenti, il codice e il regolamento
militari, per ricostruire le funzioni dirigenziali tipiche di questo ordinamento:
- la direzione indica un’attività di gestione con alto contenuto tecnico o
amministrativo che si estrinseca nell’organizzazione e nella sovrintendenza
del funzionamento di servizi, uffici complessi, organi tecnici (stabilimenti,
arsenali, strutture logistiche, istituti). Per servizi si intende un complesso di
organi, personale, mezzi, infrastrutture deputati al funzionamento di un’at-
tività di supporto o comunque complementare (servizio sanitario; servizio
amministrativo; servizio di commissariato; servizio fari e segnalamento
marittimo; servizio idrografico; servizio di assistenza al volo; servizio
meteorologico). Per l’Arma dei carabinieri, si intende anche l’attività di
organizzazione e sovrintendenza dello svolgimento del servizio istituzio-
nale da parte degli alti comandi e grandi unità (per alcune delle quali si
parla anche di alta direzione). Il servizio istituzionale dell’Arma dei carabi-
nieri, riguardando soprattutto attività di pubblica sicurezza, di polizia giu-
(29) - Sulla dirigenza militare, v. G. LANDI, Ufficiali e sottufficiali, in NOV. DIG. IT. - APP., 1987,
957. Norme di omogeneizzazione stipendiale sono state emanate per superare le dif-
ferenze di trattamento economico, con riguardo al trattamento dirigenziale, tra uffi-
ciali delle Forze armate e ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare. In
particolare bisogna far riferimento alla l. 8 agosto 1990, n, 231 (disposizioni in mate-
ria di trattamento economico del personale militare) e alla l. 30 dicembre 2002, n.
295 (disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed econo-
mico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia).
Attualmente, tutta la materia è disciplinata nel libro VI c.m.
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