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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               grado di colonnello a quello di generale. L’aspetto dirigenziale, che attiene al
               rapporto  di  impiego,  è  stato  ulteriormente  complicato  dalle  innovazioni
               introdotte dalla l. 1° aprile 1981, n. 121, con riguardo agli ufficiali delle Forze
               di polizia a ordinamento militare, per i quali il trattamento economico diri-
               genziale prescindeva dal raggiungimento di un determinato grado e scattava
               automaticamente a seguito della maturazione di una prestabilita anzianità di
               servizio da ufficiale .
                                 (29)
               Gli effetti di sperequazione economica della normativa sono stati corretti nel
               tempo con gli istituti di omogeneizzazione stipendiale, tra i quali, quello recato
               dall’art. 5, l. 8 agosto 1990, n. 231. La dirigenza militare, come del resto tutta la
               materia relativa al personale militare, è esplicitamente sottratta al processo di
               riforma e di «privatizzazione» del personale dipendente dalle pubbliche ammini-
               strazioni, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sul-
               l’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  il
               quale stabilisce all’art. 15, che nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza è arti-
               colata nelle due fasce dei ruoli di cui all’art. 23, mentre restano salve le particolari
               disposizioni concernenti le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. A
               questo punto è necessaria qualche considerazione sulle funzioni di direzione,
               comando,  indirizzo,  coordinamento  e  controllo,  indicate  dalla  norma  come
               caratterizzanti i compiti dirigenziali degli ufficiali. Per una corretta individuazio-
               ne di queste funzioni non si può operare semplicemente per analogia con quelle
               contemplate  negli  artt.  16  e  17  d.lgs.  n.  165/2001,  ma  è  necessario  operare
               un’ampia ricognizione dei testi normativi pertinenti, il codice e il regolamento
               militari, per ricostruire le funzioni dirigenziali tipiche di questo ordinamento:
               - la  direzione  indica  un’attività  di  gestione  con  alto  contenuto  tecnico  o
                 amministrativo che si estrinseca nell’organizzazione e nella sovrintendenza
                 del funzionamento di servizi, uffici complessi, organi tecnici (stabilimenti,
                 arsenali, strutture logistiche, istituti). Per servizi si intende un complesso di
                 organi, personale, mezzi, infrastrutture deputati al funzionamento di un’at-
                 tività di supporto o comunque complementare (servizio sanitario; servizio
                 amministrativo;  servizio  di  commissariato;  servizio  fari  e  segnalamento
                 marittimo;  servizio  idrografico;  servizio  di  assistenza  al  volo;  servizio
                 meteorologico).  Per  l’Arma  dei  carabinieri,  si  intende  anche  l’attività  di
                 organizzazione e sovrintendenza dello svolgimento del servizio istituzio-
                 nale da parte degli alti comandi e grandi unità (per alcune delle quali si
                 parla anche di alta direzione). Il servizio istituzionale dell’Arma dei carabi-
                 nieri, riguardando soprattutto attività di pubblica sicurezza, di polizia giu-
             (29) - Sulla dirigenza militare, v. G. LANDI, Ufficiali e sottufficiali, in NOV. DIG. IT. - APP., 1987,
                  957. Norme di omogeneizzazione stipendiale sono state emanate per superare le dif-
                  ferenze di trattamento economico, con riguardo al trattamento dirigenziale, tra uffi-
                  ciali delle Forze armate e ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare. In
                  particolare bisogna far riferimento alla l. 8 agosto 1990, n, 231 (disposizioni in mate-
                  ria di trattamento economico del personale militare) e alla l. 30 dicembre 2002, n.
                  295 (disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed econo-
                  mico  del  personale  delle  Forze  armate  con  quello  delle  Forze  di  polizia).
                  Attualmente, tutta la materia è disciplinata nel libro VI c.m.
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