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ART. 627 CATEGORIE DI MILITARI E CARRIERE
Tutte le predette norme sono state abrogate.
II. L’art. 627, comma 1 c.m., in particolare, riproduce il testo previgente e
stabilisce che il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerar-
chicamente ordinate:
- ufficiali;
- sottufficiali;
- graduati;
- militari di truppa.
Per le categorie degli ufficiali e sottufficiali la norma si limita a recepire un
modello tradizionale ben consolidato a livello normativo.
La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e
corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.
La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e cor-
rispondenti sino al grado di luogotenente ed equiparati.
Per quanto concerne le categorie dei graduati e dei militari di truppa, la dispo-
sizione razionalizza, portandolo a conclusione, un percorso storico che muove
da una originaria commistione delle due categorie. In ambito Esercito, Marina
e Aeronautica si considerava unica la categoria dei graduati e militari di truppa,
intendendosi per militari di truppa i soldati semplici e il personale assimilabile
(avieri, allievi, comuni di 2^ classe), mentre per graduati di truppa ci si riferiva
ai militari dal grado di caporale sino a quello di vertice dei ruoli in servizio per-
manente.
Proprio la previsione giuridica del servizio permanente anche per i militari di
truppa ha indotto il legislatore, con la l. n. 53/1989, a eliminare per gli appar-
tenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (gli
unici al tempo in servizio permanente) le espressioni «militare di truppa» e
«servizio continuativo» (espressione utilizzata prima di quella attualmente in
vigore di «servizio permanente») in tutte le norme riferite all’Arma dei cara-
binieri e alla Guardia di finanza (art. 2, co. 5, l. n. 53/1989) ; attualmente
(24)
quindi, in queste due organizzazioni militari gli unici qualificabili come mili-
tari di truppa sono gli allievi carabinieri o finanzieri, gli allievi ufficiali delle
accademie e quelli in ferma prefissata e gli allievi marescialli in ferma.
Viceversa analoghe modifiche lessicali non sono state introdotte nel momen-
to in cui è stata creata - col d.lgs. n. 196/1995 - la categoria dei volontari in
servizio permanente presso le altre Forze armate; tale categoria oggettiva-
mente non ha molti punti in comune con quella dei militari di truppa (militari
di leva o volontari in ferma), tanto è vero questo che proprio l’ulteriore cate-
goria dei volontari in ferma prefissata - creata nel 2001 - riceve una disciplina
normativa, in tema di reclutamento, stato giuridico e avanzamento, che pre-
senta elementi di spiccata differenza rispetto a quella dei volontari in servizio
permanente.
(24) - Cfr. Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2010 n. 8723, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 1435;
sez. IV, 17 settembre 2009, n. 5545, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2009, 2092; per
maggiori approfondimenti si rinvia al commento sub art. 1908 c.m.
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