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ART. 627 CATEGORIE DI MILITARI E CARRIERE




                  Tutte le predette norme sono state abrogate.
                  II. L’art. 627, comma 1 c.m., in particolare, riproduce il testo previgente e
                  stabilisce che il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerar-
                  chicamente ordinate:
                  - ufficiali;
                  - sottufficiali;
                  - graduati;
                  - militari di truppa.
                  Per le categorie degli ufficiali e sottufficiali la norma si limita a recepire un
                  modello tradizionale ben consolidato a livello normativo.
                  La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e
                  corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.
                  La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e cor-
                  rispondenti sino al grado di luogotenente ed equiparati.
                  Per quanto concerne le categorie dei graduati e dei militari di truppa, la dispo-
                  sizione razionalizza, portandolo a conclusione, un percorso storico che muove
                  da una originaria commistione delle due categorie. In ambito Esercito, Marina
                  e Aeronautica si considerava unica la categoria dei graduati e militari di truppa,
                  intendendosi per militari di truppa i soldati semplici e il personale assimilabile
                  (avieri, allievi, comuni di 2^ classe), mentre per graduati di truppa ci si riferiva
                  ai militari dal grado di caporale sino a quello di vertice dei ruoli in servizio per-
                  manente.
                  Proprio la previsione giuridica del servizio permanente anche per i militari di
                  truppa ha indotto il legislatore, con la l. n. 53/1989, a eliminare per gli appar-
                  tenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (gli
                  unici al tempo in servizio permanente) le espressioni «militare di truppa» e
                  «servizio continuativo» (espressione utilizzata prima di quella attualmente in
                  vigore di «servizio permanente») in tutte le norme riferite all’Arma dei cara-
                  binieri e alla Guardia di finanza (art. 2, co. 5, l. n. 53/1989) ; attualmente
                                                                           (24)
                  quindi, in queste due organizzazioni militari gli unici qualificabili come mili-
                  tari di truppa sono gli allievi carabinieri o finanzieri, gli allievi ufficiali delle
                  accademie  e  quelli  in  ferma  prefissata  e  gli  allievi  marescialli  in  ferma.
                  Viceversa analoghe modifiche lessicali non sono state introdotte nel momen-
                  to in cui è stata creata - col d.lgs. n. 196/1995 - la categoria dei volontari in
                  servizio permanente presso le altre Forze armate; tale categoria oggettiva-
                  mente non ha molti punti in comune con quella dei militari di truppa (militari
                  di leva o volontari in ferma), tanto è vero questo che proprio l’ulteriore cate-
                  goria dei volontari in ferma prefissata - creata nel 2001 - riceve una disciplina
                  normativa, in tema di reclutamento, stato giuridico e avanzamento, che pre-
                  senta elementi di spiccata differenza rispetto a quella dei volontari in servizio
                  permanente.

               (24) - Cfr. Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2010 n. 8723, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 1435;
                    sez. IV, 17 settembre 2009, n. 5545, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2009, 2092; per
                    maggiori approfondimenti si rinvia al commento sub art. 1908 c.m.
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