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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
previsione normativa, relativa esclusivamente al militare prigioniero di guerra, con altre
situazioni di fatto, non qualificabile come prigionia di guerra, ma rilevanti sul piano effettivo,
a seguito della partecipazione del personale militare alle varie missioni internazionali o a
operazioni militari all’estero, comunque denominate. La norma riempie, quindi, un vuoto
normativo, dando forma giuridica a situazioni assimilabili nella sostanza alla prigionia di
guerra. In particolare:
- il militare disperso è il militare scomparso, in guerra o in operazioni militari all’estero, dal
comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero, durante la navigazione,
dalla nave o dall’aeromobile su cui è imbarcato. Per tale circostanza si veda anche l’art. 124
delle legge di guerra, di cui r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, e l’art. 9, l. 21 luglio 2016, n. 145;
- il militare prigioniero di guerra è il militare che in caso di guerra dichiarata o di conflitto
armato, interno o internazionale, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi
Protocolli Aggiuntivi, cade in potere del nemico;
- il militare privato della libertà personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o
di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non
formalmente dichiarato, è il militare catturato da forze ostili, nel corso delle predette mis-
sioni internazionali, e non formalmente riconosciuto come prigioniero di guerra. Per tale
circostanza si veda anche l’art. 9, l. n. 145/2016.
Il militare disperso o catturato viene collocato nelle seguenti posizioni di stato giuridico:
- se in servizio permanente, in aspettativa ai sensi degli artt. 884, co. 2, lett. a) e 902 c.m.;
- se in servizio temporaneo, in licenza straordinaria, ai sensi dell’art. 1503, co. 9 c.m.
Per quanto riguarda i doveri del militare prigioniero, il riferimento normativo è all’art. 576 r.m.,
che riassetta l’art. 55, co. 2 e 3 dell’art. 55, d.P.R. n. 545/1986. In particolare, quest’ultima norma
stabilisce che il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo
le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare,
strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola. Inoltre, i militari che
rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cat-
tura; il più elevato in grado o più anziano ha l’obbligo, salvo il caso di impedimento, di assumere
il comando nell’ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.
IV. L’art. 621, comma 4, c.m., che riproduce nella sostanza l’art. 7, d.P.R. n. 237/1964, tiene
conto del fatto che l’arruolamento può avvenire su base volontaria o coatta e pertanto mantiene
ferma la distinzione, mercé il rinvio alla sede propria, fra la disciplina del reclutamento - inteso
in senso proprio come l’insieme di tutte le operazioni materiali e giuridiche finalizzate all’arruo-
lamento volontario nei corpi militari (vedi art. 633 c.m.) - e la coscrizione di leva (libro VIII c.m.).
La norma pone l’accento sulle due condizioni necessarie per il perfezionarsi dell’arruolamento:
- l’idoneità concreta al servizio militare incondizionato; cioè, il necessario possesso di deter-
minati requisiti soggettivi, senza i quali non è possibile (o non è più possibile) la prestazione
del servizio stesso;
- l’inserimento organico all’interno di un’organizzazione militare dello Stato o legittimamen-
te riconosciuta dal medesimo; cioè, l’appartenenza a una determinata organizzazione mili-
tare, in quanto lo stato di militare non è un’astratta situazione giuridica soggettiva, ma una
condizione di appartenenza amministrativa all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica,
all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo militare della Croce
Rossa (art. 1626 c.m.) o al personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta (art. 1765 c.m.);
V. L’art. 621, comma 5, c.m. evidenzia come lo stato di militare sia ontologicamente legato
all’adempimento dei doveri della disciplina militare elencati principalmente nel libro IV, tito-
lo VIII c.m. e nel libro IV, titolo VIII r.m. In sostanza, si stabilisce che lo stato di militare è
un substrato normativo comune a tutti coloro che rivestono tale qualifica, fatto principal-
mente di situazioni giuridiche soggettive passive , sul quale si innestano i peculiari istituti
(5)
connessi con l’ordinamento gerarchico del personale e l’osservanza di obblighi e doveri che
(5) Cfr. Tar Lazio - Roma, sez. I, 27 gennaio 1999 n. 256, in TRIB. AMM. REG., 1999, I, 421.
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