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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




               previsione  normativa,  relativa  esclusivamente  al  militare  prigioniero  di  guerra,  con  altre
               situazioni di fatto, non qualificabile come prigionia di guerra, ma rilevanti sul piano effettivo,
               a seguito della partecipazione del personale militare alle varie missioni internazionali o a
               operazioni militari all’estero, comunque denominate. La norma riempie, quindi, un vuoto
               normativo, dando forma giuridica a situazioni assimilabili nella sostanza alla prigionia di
               guerra. In particolare:
               - il militare disperso è il militare scomparso, in guerra o in operazioni militari all’estero, dal
               comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero, durante la navigazione,
               dalla nave o dall’aeromobile su cui è imbarcato. Per tale circostanza si veda anche l’art. 124
               delle legge di guerra, di cui  r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, e l’art. 9, l. 21 luglio 2016, n. 145;
               - il militare prigioniero di guerra è il militare che in caso di guerra dichiarata o di conflitto
               armato,  interno  o  internazionale,  ai  sensi  delle  Convenzioni  di  Ginevra  e  dei  relativi
               Protocolli Aggiuntivi, cade in potere del nemico;
               - il militare privato della libertà personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o
               di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non
               formalmente dichiarato, è il militare catturato da forze ostili, nel corso delle predette mis-
               sioni internazionali, e non formalmente riconosciuto come prigioniero di guerra. Per tale
               circostanza si veda anche l’art. 9, l. n. 145/2016.
               Il militare disperso o catturato viene collocato nelle seguenti posizioni di stato giuridico:
               - se in servizio permanente, in aspettativa ai sensi degli artt. 884, co. 2, lett. a) e 902 c.m.;
               - se in servizio temporaneo, in licenza straordinaria, ai sensi dell’art. 1503, co. 9 c.m.
               Per quanto riguarda i doveri del militare prigioniero, il riferimento normativo è all’art. 576 r.m.,
               che riassetta l’art. 55, co. 2 e 3 dell’art. 55, d.P.R. n. 545/1986. In particolare, quest’ultima norma
               stabilisce che il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo
               le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare,
               strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola. Inoltre, i militari che
               rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cat-
               tura; il più elevato in grado o più anziano ha l’obbligo, salvo il caso di impedimento, di assumere
               il comando nell’ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.
               IV. L’art. 621, comma 4, c.m., che riproduce nella sostanza l’art. 7, d.P.R. n. 237/1964, tiene
               conto del fatto che l’arruolamento può avvenire su base volontaria o coatta e pertanto mantiene
               ferma la distinzione, mercé il rinvio alla sede propria, fra la disciplina del reclutamento - inteso
               in senso proprio come l’insieme di tutte le operazioni materiali e giuridiche finalizzate all’arruo-
               lamento volontario nei corpi militari (vedi art. 633 c.m.) - e la coscrizione di leva (libro VIII c.m.).
               La norma pone l’accento sulle due condizioni necessarie per il perfezionarsi dell’arruolamento:
               - l’idoneità concreta al servizio militare incondizionato; cioè, il necessario possesso di deter-
               minati requisiti soggettivi, senza i quali non è possibile (o non è più possibile) la prestazione
               del servizio stesso;
               - l’inserimento organico all’interno di un’organizzazione militare dello Stato o legittimamen-
               te riconosciuta dal medesimo; cioè, l’appartenenza a una determinata organizzazione mili-
               tare, in quanto lo stato di militare non è un’astratta situazione giuridica soggettiva, ma una
               condizione  di  appartenenza  amministrativa  all’Esercito,  alla  Marina,  all’Aeronautica,
               all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo militare della Croce
               Rossa  (art.  1626  c.m.)  o  al  personale  militare  dell’Associazione  dei  cavalieri  italiani  del
               Sovrano Militare Ordine di Malta (art. 1765 c.m.);
               V. L’art. 621, comma 5, c.m. evidenzia come lo stato di militare sia ontologicamente legato
               all’adempimento dei doveri della disciplina militare elencati principalmente nel libro IV, tito-
               lo VIII c.m. e nel libro IV, titolo VIII r.m. In sostanza, si stabilisce che lo stato di militare è
               un substrato normativo comune a tutti coloro che rivestono tale qualifica, fatto principal-
               mente di situazioni giuridiche soggettive passive , sul quale si innestano i peculiari istituti
                                                     (5)
               connessi con l’ordinamento gerarchico del personale e l’osservanza di obblighi e doveri che
             (5)  Cfr. Tar Lazio - Roma, sez. I, 27 gennaio 1999 n. 256, in TRIB. AMM. REG., 1999, I, 421.

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