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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




             stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo pre-
             ciso e per nulla indeterminato”, dovendosi tener conto che: “il reato può essere
             commesso non, genericamente, da un militare in servizio, ma solo da un mili-
             tare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i
             mezzi per l’esecuzione della consegna”.
                  La Corte ha ancora precisato che la natura della violata consegna come
             reato contro il servizio militare comporta che la consegna stessa deve escludere
             spazi di discrezionalità per il militare comandato, il cui comportamento deve
             essere interamente determinato in maniera precisa e tassativa.
                  Attualmente, quindi, per come è venuto ad evolversi il complessivo assetto
             giuridico dei reati in esame, anche sotto il profilo del deciso contrarsi delle fonti
             secondarie di riferimento, sembra sempre più fondata un’interpretazione favo-
             revole a riconoscere la natura essenzialmente extragiuridica dei principali ele-
             menti normativi delle fattispecie di violata consegna, ivi compreso quello che
             concerne gli aspetti caratterizzanti il servizio di sentinella, ben potendo l’inter-
             prete far riferimento al significato che nel linguaggio tecnico-militare l’espres-
             sione è venuta ad assumere nel tempo.
                  Peraltro, se è vero che il problema non assume particolare rilievo nel rap-
             porto tra i reati di cui agli artt. 118 e 120 c.p.m.p., trattandosi di condotte di
             abbandono di posto o di violazione di consegna comunque sanzionate solo a tito-
             lo di dolo, sia pur con pene differenti (nel primo caso la reclusione militare fino
             a tre anni, nel secondo fino a un anno), non va trascurato che per i casi di addor-
             mentamento il discrimine è tra la punibilità del fatto e la sua totale irrilevanza
             penale, in quanto, come si è già avuto modo di osservare, solo ove si dovesse rite-
             nere che il soggetto attivo del reato, in relazione alla tipologia di servizio svolto,
             sia  qualificabile  come  sentinella,  l’addormentamento  colposo  rientrerebbe  nel
             perimetro della punibilità previsto dalla fattispecie di cui all’art. 119 c.p.m.p.
                  È da dire comunque, per riportare la questione nel suo concreto ambito
             di rilevanza, che già da tempo il tipico servizio di sentinella è stato soppiantato
             da forme di vigilanza più dinamica.
                  Di fatto, quindi, può dirsi che ormai, nella quasi totalità dei casi di addor-
             mentamento in servizio, peraltro non infrequenti, la condotta troverà una sua
             sanzione solo a titolo di dolo nell’ambito del reato di cui all’art. 120 c.p.m.p., e
             comunque quando l’addormentamento volontario si ponga in contrasto con le
             disposizioni di consegna o con la natura stessa del servizio, in particolare quan-
             do questo (normalmente di vigilanza) debba essere espletato ininterrottamente.





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