Page 100 - Rassegna 2018-2
P. 100

CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE



                  caratterizzano la peculiare condizione giuridica della militarità. L’intensità e l’ampiezza degli
                  obblighi e dei doveri possono mutare in base alle diverse posizioni di stato giuridico del mili-
                  tare, con particolare riguardo al servizio attivo, ma connotano in modo essenziale il soggetto
                  investito di tale qualità che mantiene un dovere di osservanza delle norme disciplinari anche
                  in congedo, se non anche in congedo assoluto.
                  VI. L’art. 621, comma 6, c.m. enuncia l’obbligo del giuramento, discendente dall’art. 54 Cost.,
                  differenziando la posizione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati, rispetto a quella dei mili-
                  tari di truppa, questi ultimi tenuti a prestare giuramento collettivo. La differenza, enunciata nel-
                  l’abrogato regolamento di disciplina militare del 1986, era relativa alla diversa posizione gerarchi-
                  ca e di stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali rispetto all’allora comune categoria dei gra-
                  duati e militari di truppa, per la quale non era previsto un vero e proprio rapporto di impiego.
                  L’attuale configurazione della categoria dei graduati e la possibile collocazione sistematica
                  di questi ultimi nella categoria di stato giuridico del servizio permanente hanno indotto il
                  legislatore a estendere anche a loro la previsione del giuramento individuale. Questo ricono-
                  scimento formale esalta l’esercizio della attività di servizio dei graduati come funzione pub-
                  blica, enucleandola definitivamente da quella svolta dalla truppa.
                  L’art. 575, co. 1, r.m., che riproduce l’art. 2, l. n. 382/1978, stabilisce che i militari prestano
                  giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di
                  osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del
                  mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».
                  La collocazione della formula del giuramento in un atto normativo di rango regolamentare è
                  in linea sia con la tradizione dell’ordinamento militare sia con la disciplina generale in materia.
                  Per quel che riguarda l’ambito militare si tenga presente che le formule di giuramento dei mili-
                  tari sono state sempre inserite nei vari regolamenti di disciplina militare. Per quel che concerne
                  il pubblico impiego in generale si tenga conto che la formula del giuramento di fedeltà dei
                  dipendenti dello Stato non contrattualizzati è riportata nel d.P.R. 19 aprile 2001 n. 253. Allo
                  stesso modo operano: il d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, in relazione alla formula del giuramento
                  degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, nonché il d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782,
                  in relazione al giuramento degli appartenenti alla Polizia di Stato.
                  Il co. 2 dell’art. 575 r.m. riproduce parzialmente l’art. 6, co. 1, d.P.R. n. 545/1986 e stabilisce
                  che il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante
                  del corpo. Si tenga conto che la mancata prestazione del giuramento, prima dell’assunzione
                  di servizio, è causa di revoca del grado in base a quanto disposto dall’art. 853 c.m.
                  Non è stata riprodotta la norma sul rinnovo del giuramento ad ogni cambio di categoria
                  (gerarchica), in quanto la stessa è stata ritenuta:
                  - una disposizione di dubbia legittimità costituzionale, violando il principio di uguaglianza
                  (è come se il giuramento avesse una diversa efficacia a seconda della posizione gerarchica
                  del militare, per cui quello prestato in una categoria non sarebbe valido per le altre);
                  - in contrasto con la stessa formula del giuramento (si giura fedeltà alla Repubblica italiana
                  e di adempiere ai doveri del proprio «stato», che è ormai unico per tutti i militari);
                  - incoerente con quanto operato dal codice dell’ordinamento militare che ha unificato le
                  norme di stato giuridico (nel sistema previgente contenute in diverse leggi di stato giuridico
                  e sensibilmente differenti in relazione alle categorie gerarchiche dei militari) e ha dato risalto
                  allo stato di militare che appunto comporta la prestazione del giuramento;
                  - in contrasto con i principi di semplificazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa
                  stabiliti dalla legge delega, introducendo una inutile reiterazione di procedure amministrative;
                  - capace di svilire la stessa importanza (e forza) morale del giuramento, visto che lo stesso
                  poteva ripetersi - collettivamente e individualmente - anche più di una volta da parte dello
                  stesso  soggetto,  che  nella  propria  documentazione  personale  poteva  annoverare  due  o
                  anche più atti di giuramento .
                                        (6)
               (6)  Le ragioni dell’opportunità dell’eliminazione della norma sul rinnovo del giuramento sono anche det-
                    tagliatamente espresse in apposita circolare del Ministero della difesa - Direzione generale per il perso-
                    nale militare (M_DG MIL III 7^ 4^ 10538261 del 16 dicembre 2010).
                                                                                         99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105