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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




             mente riconosciuta; l’arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del
             presente libro; l’arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del pre-
             sente codice.
                  5. Lo stato di militare comporta l’osservanza dei doveri e degli obblighi
             relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.
                  6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all’atto di assunzione del ser-
             vizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale,
             mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indi-
             cate le modalità con le quali è prestato il giuramento.

               I. L’art. 621 c.m. fornisce una nozione di militare e le modalità di acquisizione del relativo
               status giuridico .
                           (2)
               L’art. 621, comma 1, c.m., riproduce nella sostanza l’art. 1, co. 1, del Regolamento di disci-
               plina militare, approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (“1. È militare il cittadino che fa
               parte delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla
               legge sulla leva”). Rispetto alla formulazione del 1986, quella attuale fornisce una nozione
               unitaria di militare al fine di individuare un concetto di riferimento valido per tutti coloro
               che in qualsiasi ruolo, grado od organizzazione siano qualificabili come militari. La defini-
               zione di militare è più ampia di quella fornita dall’art. 1, co. 1, d.P.R. n. 545/1986, che, tra-
               dizionalmente, riferiva lo stato di militare all’appartenenza alle Forze armate, potendo così
               far intendere che lo stesso fosse escluso per altre organizzazioni, non qualificabili propria-
               mente come Forze armate. La norma, con la sua formulazione di più ampio respiro, ricom-
               prende non solo gli appartenenti agli altri corpi armati dello Stato strutturati militarmente,
               ma anche a quei corpi riconosciuti come militari dallo Stato ma non direttamente ricondu-
               cibili  a  un’organizzazione  statale  (corpo  militare  della  Croce  rossa  italiana  e
               dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta). Il concetto di
               appartenenza all’organizzazione militare, come criterio distintivo della qualifica di militare,
               è pure espresso dall’art. 2 c.p.m.p. il quale afferma che sotto la denominazione di militari
               vanno ricompresi quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finan-
               za e, in generale, le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari.
               La possibilità che nel nostro ordinamento sia militare solo il cittadino è una precisa scelta
               del legislatore, che viene messa a sistema con l’art. 635, co. 1, lett a), c.m. il quale, tra i requi-
               siti generali per il reclutamento, prevede quello di essere cittadino italiano, e con l’art. 864,
               co. 1, lett. a), c.m. il quale prevede la cancellazione dai ruoli, con la contestuale perdita del
               grado, per chi perde la cittadinanza italiana (si tenga, inoltre, presente che l’art. 1950, co. 1,
               lett. b), c.m. prevede la soggezione alla leva anche per gli apolidi).
               La prestazione del servizio armato a difesa della Patria è una nota distintiva che connota il
               militare rispetto ad altri soggetti che, in diverse posizioni di stato giuridico e con differenti
               modalità, partecipano alla difesa della Patria. L’art. 2097 c.m. si riferisce a coloro che, per
               obbedienza alla coscienza, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di
               polizia dello Stato e possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi
               internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per
               natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituziona-
               le di difesa della Patria. L’art. 8, l. 6 giugno 2016, n. 106, delega il Governo per la revisione
               del servizio civile nazionale e l’istituzione del servizio civile universale finalizzato; la delega è
               stata attuata con il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, che istituisce il servizio civile universale finaliz-
               zato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli,
               nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
             (2)   F. BASSETTA, Codice: artt. 621-625, in R. DE NICTOLIS, V. POLI, V. TENORE, Commentario all’ordinamento
                  militare, vol. IV, tomo III, Roma, 2011, 71 ss.
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