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VIOLATA CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE DI GUARDIA O DI SERVIZIO



               sostanzialmente unanime , sono giunte alla conclusione che l’unica interpreta-
                                        (1)
               zione che consenta di dare all’art. 119 del codice di pace un effettivo significato
               è quella che afferma la natura colposa della fattispecie. A tale approdo interpre-
               tativo consegue che la condotta di addormentamento posta in essere per colpa
               è prevista come reato solo se commessa da una sentinella, vedetta o scolta,
               restando esclusa ogni responsabilità penale nel caso in cui il fatto colposo sia
               commesso dal militare che svolga qualsiasi altro tipo di servizio, ancorché rego-
               lato da consegne. Resta fermo, ovviamente, che la condotta volontaria di addor-
               mentamento verrà a configurare la fattispecie di cui all’art. 120 c.p.m.p., se com-
               messa  da  militare  di  guardia  o  di  servizio,  ovvero  quella  di  cui  all’art.  118
               c.p.m.p., se invece si tratta di servizio di sentinella, vedetta o scolta .
                                                                                (2)
                    Stabilire, quindi, cosa debba intendersi per sentinella, vedetta o scolta non
               solo costituisce operazione necessaria ad inquadrare i tratti distintivi dei reati di
               violata consegna di cui agli artt. 118 e 120 del codice di pace, ma consente
               anche di delimitare, con riguardo all’elemento soggettivo del reato, i confini di
               punibilità della condotta di addormentamento che, in virtù della disposizione di
               cui all’art. 119 c.p.m.p., riceve un trattamento differenziato a seconda del tipo
               di servizio svolto.
                    Orbene, come noto, il codice di pace si limita ad utilizzare quelle categorie
               soggettive senza fornire di esse alcuna definizione.
                    Dottrina e giurisprudenza sono dovute ricorrere, quindi, o a disposizioni
               regolamentari o, quando neppure queste potevano soccorrere l’interprete, al
               significato ad esse attribuito nel linguaggio tecnico-militare.
                    Per il servizio di sentinella il riferimento d’obbligo era alla disciplina con-
               tenuta nel Regolamento sul servizio territoriale e di presidio adottato, nella sua
               ultima versione, con D.M. 19 maggio 1973, pubblicazione n. 106.
                    In tale strumento normativo non solo poteva essere rinvenuta, nell’ambito
               delle disposizioni sul servizio di guardia, una definizione generale del termine ,
                                                                                          (3)
               ma era contenuta anche la gamma pressoché completa delle caratteristiche del
               servizio di sentinella e le modalità del suo svolgimento, consistenti, in pratica,

               (1)   Per una panoramica della dottrina e della giurisprudenza v.: F. UFILUGELLI, I codici penali mili-
                    tari, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2001, pagg. 291 e ss.
               (2)   Interessante osservare come la Cassazione, nella sentenza in commento, ha respinto le argo-
                    mentazioni del ricorrente affermando che la mancanza di un reato di addormentamento spe-
                    cificamente previsto per i militari di guardia o di servizio non implica che l’addormentamen-
                    to sia per essi penalmente irrilevante, ma solo che per essere punito deve essere conseguenza
                    di una volontaria predisposizione al sonno, quindi doloso, laddove per la sentinella rileva
                    anche il fatto commesso per colpa.
               (3)   Art. 27, n. 2 - Sentinella: militare armato di fucile, moschetto o arma automatica, che personifica e assicura
                    la continuità del servizio affidato alla guardia.
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