Page 89 - Rassegna 2018-2
P. 89

PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




             quattordici colpi nel caricatore e che si era reso necessario rimpiazzarne uno.
                  L’accertamento dibattimentale aveva, quindi, consentito di escludere che
             la pistola fosse stata consegnata all’imputato con in canna un colpo ulteriore
             rispetto ai quindici della normale dotazione.
                  Inoltre, si valutavano come inconferenti le osservazioni difensive circa la
             mancanza di annotazioni sui registri.
                  In sentenza si riteneva, infine, che fosse chiaramente previsto dalle conse-
             gne l’obbligo, non osservato dall’imputato, di controllare l’arma al momento
             della sua ricezione, per verificare che fosse scarica, e di tenere l’arma stessa
             senza il colpo in canna.
                  I supremi giudici, superate in tal modo le questioni sollevate nel ricorso,
             prendevano comunque spunto dalla vicenda per evidenziare ulteriormente che:
             “L’esplosione del colpo di pistola, di per sé, presenta profili di grave responsa-
             bilità sotto il profilo del reato contestato nei confronti del militare che maneg-
             gia l’arma” e che: “La diligenza specifica (ossia quella richiesta dalla consegna -
             n.d.r.) nella ricezione, conservazione e maneggio dell’arma si sovrappone per di
             più a quella generica di qualunque militare riceva un’arma da fuoco”.
                  In sostanza veniva affermato che, pur volendo dar credito alla tesi difen-
             siva secondo cui l’arma era stata consegnata con il colpo in canna, l’omissione
             del controllo all’atto della sua ricezione già di per sé costituiva violazione di
             consegna.
                  La sentenza induce, quindi, a insistere sulla attenzione, mai sufficiente, che
             i militari sono chiamati a prestare con riferimento a tutto ciò che riguarda la
             tenuta dell’arma.
                  Infatti, se evidenti ragioni di sicurezza richiedono in qualsiasi situazio-
             ne, anche quelle astrattamente più tranquille, il rigoroso rispetto delle regole
             basilari di prudenza e di diligenza, la cui violazione pone a carico dell’agente
             la responsabilità a titolo di colpa di tutte le conseguenze dannose che possa-
             no derivare da un malaccorto uso dell’arma, nel caso dello svolgimento di
             servizi armati regolati da consegna, la condizione operativa e le esigenze di
             servizio  impongono  la  previsione  di  disposizioni  particolarmente  rigide  e
             incisive, che la giurisprudenza, come si è visto, tende ad interpretare con par-
             ticolare rigore.
                  Ed è bene, in conclusione, ricordare che la violata consegna è una tipica
             fattispecie di pericolo presunto che, in quanto tale, comporta una significativa
             anticipazione di tutela; infatti, il reato si perfeziona con la sola consapevole
             inosservanza delle prescrizioni, a prescindere dal verificarsi di un evento con-
             cretamente dannoso per il servizio.


             88
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94