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L’ORDINE EUROPEO D’INDAGINE NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE



               per citare solo le prime due categorie richiamate nell’art. 11 del decreto n. 108,
               rientrino fatti in tutto o in parte corrispondenti a quelli che secondo la legge ita-
               liana possono integrare tali gravi illeciti penali.
                    Tutt’altro: le divergenze fra i diversi paesi nella costruzione dei “tipi” di
               reato  mostrano  esattamente  il  contrario;  senza  contare  le  diversità  spesso
               tangibili  nella  definizione  normativa  e  nell’elaborazione  pratica  delle  diverse
               forme di realizzazione del reato medesimo, come il tentativo o il concorso di
               persone, dalle quali possono derivare marcate asimmetrie da paese a paese nella
               definizione del rapporto tra lecito e illecito penale.
                    Ebbene:  si  potrà  certo  ritenere  che  la  soluzione  proposta  per  l’o.e.i.  si
               ponga in sintonia con la temperie europeista: ma senza poter così superare la
               constatazione  che  essa,  nonostante  ogni  generoso  e  senz’altro  condivisibile
               afflato cooperativo, non ha mai superato né messo in dubbio la fermezza della
               disciplina italiana del m.a.e., anche perché dettata a salvaguardia di garanzie che,
               invece, un incondizionato ossequio all’alternativa oggi prevista per l’o.e.i. (il rin-
               vio “secco” alla legislazione del Paese di emissione) finisce per fiaccare drasti-
               camente.
                    D’altra parte, che ci si trovi dinanzi ad una scelta opinabile è dimostrato
               dalla circostanza che l’art. 10 del decreto n. 108 confermi, in prima battuta, il
               principio della doppia incriminazione: apparendo quindi discutibile che si sia
               poi rifiutata l’opzione, sicuramente praticabile, che sarebbe consistita nel repli-
               care,  all’interno  dell’art.  11,  le  “fattispecie  di  raccordo”  concepite  nell’art.  8
               della Legge 69 del 2005, o almeno nel rinviare al predetto art. 11 per dare ad
               esse rilevanza.
                    né sembra sufficiente, per comporre in qualche misura la contraddizione,
               appellarsi ai precedenti offerti, nel medesimo senso consacrato dal decreto n.
               108 del 2017, dalla serie di atti con i quali il nostro legislatore ha recepito, dal
               2016 ad oggi, buona parte dei più salienti strumenti coniati in sede europea nel
               segno del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie o della cooperazio-
               ne investigativa (Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con il quale è stata
               attuata la decisione quadro 2003/577/Gai del 22 luglio 2003, relativa all’ese-
               cuzione nell’UE dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probato-
               rio; Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 36, con il quale sono state adottate
               disposizioni  per  conformare  il  diritto  interno  alla  decisione  quadro
               2009/829/Gai  del  23  ottobre  2009,  sull’applicazione  tra  gli  Stati  membri
               dell’UE del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure
               alternative alla detenzione cautelare; Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n.
               37, con il quale è stata attuata la decisione quadro 2005/2014/Gai del 24 feb-


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