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L’ORDINE EUROPEO D’INDAGINE NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE
per citare solo le prime due categorie richiamate nell’art. 11 del decreto n. 108,
rientrino fatti in tutto o in parte corrispondenti a quelli che secondo la legge ita-
liana possono integrare tali gravi illeciti penali.
Tutt’altro: le divergenze fra i diversi paesi nella costruzione dei “tipi” di
reato mostrano esattamente il contrario; senza contare le diversità spesso
tangibili nella definizione normativa e nell’elaborazione pratica delle diverse
forme di realizzazione del reato medesimo, come il tentativo o il concorso di
persone, dalle quali possono derivare marcate asimmetrie da paese a paese nella
definizione del rapporto tra lecito e illecito penale.
Ebbene: si potrà certo ritenere che la soluzione proposta per l’o.e.i. si
ponga in sintonia con la temperie europeista: ma senza poter così superare la
constatazione che essa, nonostante ogni generoso e senz’altro condivisibile
afflato cooperativo, non ha mai superato né messo in dubbio la fermezza della
disciplina italiana del m.a.e., anche perché dettata a salvaguardia di garanzie che,
invece, un incondizionato ossequio all’alternativa oggi prevista per l’o.e.i. (il rin-
vio “secco” alla legislazione del Paese di emissione) finisce per fiaccare drasti-
camente.
D’altra parte, che ci si trovi dinanzi ad una scelta opinabile è dimostrato
dalla circostanza che l’art. 10 del decreto n. 108 confermi, in prima battuta, il
principio della doppia incriminazione: apparendo quindi discutibile che si sia
poi rifiutata l’opzione, sicuramente praticabile, che sarebbe consistita nel repli-
care, all’interno dell’art. 11, le “fattispecie di raccordo” concepite nell’art. 8
della Legge 69 del 2005, o almeno nel rinviare al predetto art. 11 per dare ad
esse rilevanza.
né sembra sufficiente, per comporre in qualche misura la contraddizione,
appellarsi ai precedenti offerti, nel medesimo senso consacrato dal decreto n.
108 del 2017, dalla serie di atti con i quali il nostro legislatore ha recepito, dal
2016 ad oggi, buona parte dei più salienti strumenti coniati in sede europea nel
segno del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie o della cooperazio-
ne investigativa (Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con il quale è stata
attuata la decisione quadro 2003/577/Gai del 22 luglio 2003, relativa all’ese-
cuzione nell’UE dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probato-
rio; Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 36, con il quale sono state adottate
disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2009/829/Gai del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri
dell’UE del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure
alternative alla detenzione cautelare; Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n.
37, con il quale è stata attuata la decisione quadro 2005/2014/Gai del 24 feb-
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