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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  La nuova disciplina, intesa a regolare l’acquisizione e la trasmissione delle
             prove, sostituisce, nella prospettiva della cooperazione fra stati dell’UE, l’isti-
             tuto della rogatoria; non mancando di segnalarsi, oltre che per gli aspetti di
             squisita natura processuale, nella cornice del diritto penale sostanziale.
                  ne dà riscontro, fra altre disposizioni, già l’art. 7 del decreto, ove è for-
             mulato il principio di “proporzione”. Come correttamente rileva l’ampia circo-
             lare elaborata lo scorso ottobre dall’ufficio di Direzione generale della giustizia
             penale del ministero , si tratta di un principio corrispondente a quello che
                                 (2)
             l’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE elegge a contrassegno inde-
             fettibile del rapporto tra esercizio dei pubblici poteri e limitazioni dei diritti
             individuali nel quale si manifesta la tendenza dell’ordinamento europeo a deli-
             neare sfere di garanzia “per princìpi”, affidandone l’applicazione all’apprezza-
             mento in sede giudiziaria.
                  È  infatti  proprio  l’organo  investito  della  richiesta  di  indagine,  secondo
             l’art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 108/2017, a dover stabilire se l’attività
             di  volta  in  volta  sollecitata  ecceda  l’impegno  che  sia  ragionevole  mettere  in
             campo per soddisfare l’interesse repressivo coltivato dallo Stato richiedente. in
             altrettanti casi, l’esecuzione dell’o.e.i. avviene, sulla base di un accordo con l’au-
             torità di emissione, «mediante l’esecuzione di uno o più atti diversi e comunque
             idonei al raggiungimento dello scopo».
                  il decreto attuativo, in conformità all’art. 10, comma 2 della direttiva, isola
             specifiche attività per le quali l’esecuzione deve aver luogo «in ogni caso», iden-
             tificandole, verosimilmente in ragione della minore “invasività” che a giudizio
             del legislatore europeo generalmente le connota:
                  - nella acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
                  - nell’acquisizione  di  informazioni  contenute  in  banche  dati  accessibili
             all’autorità giudiziaria;
                  - nell’audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del con-
             sulente, del perito, della persona offesa, dell’indagato o dell’imputato presente
             nel territorio dello Stato;
                  - nel compimento di atti d’indagine «che non incidono sulla libertà perso-
             nale e sul diritto all’inviolabilità del domicilio» (l’art. 10 della direttiva parlava,
             con formula ampia, di «atti d’indagine non coercitivi definiti dal diritto dello
             Stato di esecuzione»);
                  - nell’identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefoni-
             co o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo iP.

             (2)  Cfr. pag. 25 e ss. della circolare del 26 ottobre 2017, curata dal Capo del Dipartimento per
                  gli affari di Giustizia - Direzione generale della giustizia penale, Dott. Raffaele Piccirillo.
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