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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE
Commissione europea, con sette anni di ritardo, ha infine emanato il
Regolamento UE 1998/2015. Con riguardo al porto di armi, il Regolamento
1998/2015 compie una più puntuale trattazione. Il divieto generico di porto di
oggetti proibiti e l’ancor più generica eccezione vengono mitigate.
Il punto 4.4.1. ribadisce di fatto l’impossibilità di portare a bordo una serie
di oggetti (contenuti nell’Appendice 4/C) tra cui sicuramente le armi (di cui si
dà un’elencazione puntuale e abbastanza esaustiva). Tuttavia, il successivo
punto 4.4.2 dettaglia: “può essere prevista un’esenzione in merito al punto
4.4.1., a condizione che:
a) l’autorità competente abbia autorizzato il trasporto degli articoli in questione;
b)il vettore aereo sia stato informato in merito al passeggero e agli articoli
che trasporta prima dell’imbarco dei passeggeri nell’aeromobile;
c)si ottemperi alle norme di sicurezza vigenti. Gli articoli in questione
vengono collocati in condizioni di sicurezza a bordo dell’aeromobile”.
Ancora una volta la Legge 694/1974 si pone quale condizione impre-
scindibile per l’applicazione del diritto comunitario in materia. Laddove si
specifica che l’autorità competente debba autorizzare il trasporto , che si
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informi il vettore aereo e che si ottemperi alle norme di sicurezza vigenti,
deve ritenersi che tutte e tre le condizioni, per le sole armi e munizioni, ven-
gano soddisfatte dalle norme della legge italiana trattata.
Si badi bene che le norme comunitarie fanno sempre salve le Convenzioni
internazionali (vengono espressamente citate, tra le altre, quelle di Chicago e
Tokyo) e quindi anche in questo caso ad emergere, come ultima analisi, è il prin-
cipio generale di autorità assoluta del Comandante dell’aeromobile.
4. La speciale normativa dedicata a particolari categorie e sua applicazione
L’art. 4 della citata Legge 694/1974 pone un’ulteriore problematica: “Gli
obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali e agenti di pub-
blica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell’articolo 73 del
regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635 , nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate dello
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Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai
rispettivi regolamenti militari”.
(25) La norma europea, sia del 2008 che del 2015 parla di trasporto, ed effettivamente, applicando
anche la legge italiana, si avrebbe non tanto un porto quanto un vero e proprio trasporto.
(26) Quindi, essenzialmente il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali ammi-
nistrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o
all’ufficio di istruzione nonché gli Agenti di P.S. per le armi loro assegnate per il servizio.
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