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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE



               Commissione  europea,  con  sette  anni  di  ritardo,  ha  infine  emanato  il
               Regolamento UE 1998/2015. Con riguardo al porto di armi, il Regolamento
               1998/2015 compie una più puntuale trattazione. Il divieto generico di porto di
               oggetti proibiti e l’ancor più generica eccezione vengono mitigate.
                    Il punto 4.4.1. ribadisce di fatto l’impossibilità di portare a bordo una serie
               di oggetti (contenuti nell’Appendice 4/C) tra cui sicuramente le armi (di cui si
               dà  un’elencazione  puntuale  e  abbastanza  esaustiva).  Tuttavia,  il  successivo
               punto  4.4.2  dettaglia:  “può  essere  prevista  un’esenzione  in  merito  al  punto
               4.4.1., a condizione che:
                    a) l’autorità competente abbia autorizzato il trasporto degli articoli in questione;
                    b)il vettore aereo sia stato informato in merito al passeggero e agli articoli
               che trasporta prima dell’imbarco dei passeggeri nell’aeromobile;
                    c)si ottemperi alle norme di sicurezza vigenti. Gli articoli in questione
               vengono collocati in condizioni di sicurezza a bordo dell’aeromobile”.
                    Ancora una volta la Legge 694/1974 si pone quale condizione impre-
               scindibile  per  l’applicazione  del  diritto  comunitario  in  materia.  Laddove  si
               specifica  che  l’autorità  competente  debba  autorizzare  il  trasporto ,  che  si
                                                                                  (25)
               informi il vettore aereo e che si ottemperi alle norme di sicurezza vigenti,
               deve ritenersi che tutte e tre le condizioni, per le sole armi e munizioni, ven-
               gano soddisfatte dalle norme della legge italiana trattata.
                    Si badi bene che le norme comunitarie fanno sempre salve le Convenzioni
               internazionali (vengono espressamente citate, tra le altre, quelle di Chicago e
               Tokyo) e quindi anche in questo caso ad emergere, come ultima analisi, è il prin-
               cipio generale di autorità assoluta del Comandante dell’aeromobile.



               4.  La speciale normativa dedicata a particolari categorie e sua applicazione
                    L’art. 4 della citata Legge 694/1974 pone un’ulteriore problematica: “Gli
               obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali e agenti di pub-
               blica  sicurezza  contemplati  nei  commi  primo  e  secondo  dell’articolo  73  del
               regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
               n. 635 , nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate dello
                      (26)
               Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai
               rispettivi regolamenti militari”.

               (25)   La norma europea, sia del 2008 che del 2015 parla di trasporto, ed effettivamente, applicando
                      anche la legge italiana, si avrebbe non tanto un porto quanto un vero e proprio trasporto.
               (26)   Quindi, essenzialmente il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali ammi-
                      nistrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o
                      all’ufficio di istruzione nonché gli Agenti di P.S. per le armi loro assegnate per il servizio.
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