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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Anche la norma italiana sembrerebbe riconoscere tale aspetto con l’inciso
“d’intesa con il vettore” che tuttavia fa sorgere, invece di soluzioni, ulteriori
problemi: il vettore può non corrispondere, come nazionalità, a quello degli
aeromobili a lui in uso con il dubbio dell’applicazione del diritto di un ulteriore
Stato. In concreto, il problema sorge in tutta la sua pienezza: è noto come alcu-
ne compagnie, cosiddette low cost, aventi sede legale in paesi esteri, vietino tout
court il porto di armi ed esplosivi a bordo, ovviamente imponendo ai
Comandanti di aeromobili di attenersi a tale disposizione.
Quale il rilievo da dare quindi all’eventuale assenza del consenso del vet-
tore? Da un punto di vista meramente formale, tale necessità di consenso è
tutta interna alla normativa italiana dal momento che nessuna norma a riguardo,
a livello internazionale, viene ad assicurare un tale diritto ad una compagnia
aerea. Solo uno degli Annessi alla Convenzione ICAO, l’Annesso 17, sembra
dare risalto alla Compagnia aerea laddove si preveda una primaria responsabilità
della stessa (ovviamente assieme agli Stati membri) nella protezione e sicurezza
dei passeggeri e degli Stati membri. L’applicazione degli annessi dell’ICAO al
diritto interno italiano, però, è dubbia e la dottrina si è spesso divisa su questo
punto .
(18)
Appare quindi evidente, che sussiste un’antinomia normativa tra il potere
assoluto del Comandante (previsto anche dal Codice della Navigazione) e la
Legge 694/1974 che prevede invece l’intesa del vettore. Questa antinomia,
appare di facile risoluzione in virtù delle norme generali internazionalistiche in
tal senso che andrebbero a superare quella italiana.
Un Comandante di aeromobile, che decidesse autonomamente di far salire
a bordo un’arma, anche in contrasto con la propria compagnia, non subirebbe
conseguenze. Le Convenzioni sull’aviazione civile e sul diritto aereo in generale,
sono ratificate pressoché a livello mondiale, e pertanto, sarebbe piuttosto com-
plesso contestare (penalmente) una mancanza simile da parte di una
Compagnia aerea ad un suo Comandante di velivolo.
Di fatto, però, il diritto del vettore emerge in tutta la sua forza. Un
Comandante di velivolo è pur sempre un dipendente della Compagnia aerea.
Non sarebbe alieno, da parte di una Compagnia, contestare un comportamento
del genere come violazione di una policy aziendale e porre in essere le conse-
guenze disciplinari del caso (financo il licenziamento per giusta causa).
(18) Su una panoramica sull’applicabilità degli annessi ICAO nel nostro ordinamento vds. G.
BEVILACQUA, Il valore giuridico degli Annessi ICAO in ambito nazionale, in http://www.traffico-
aereo.it/pages/atcp/atcp15/atcp15_2/atcp15_2.htm.
(URL consultata il 5 marzo 2017). Si veda tuttavia infra quando si parlerà delle norme
comunitarie in materia.
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