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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Anche la norma italiana sembrerebbe riconoscere tale aspetto con l’inciso
             “d’intesa con il vettore” che tuttavia fa sorgere, invece di soluzioni, ulteriori
             problemi: il vettore può non corrispondere, come nazionalità, a quello degli
             aeromobili a lui in uso con il dubbio dell’applicazione del diritto di un ulteriore
             Stato. In concreto, il problema sorge in tutta la sua pienezza: è noto come alcu-
             ne compagnie, cosiddette low cost, aventi sede legale in paesi esteri, vietino tout
             court il  porto  di  armi  ed  esplosivi  a  bordo,  ovviamente  imponendo  ai
             Comandanti di aeromobili di attenersi a tale disposizione.
                  Quale il rilievo da dare quindi all’eventuale assenza del consenso del vet-
             tore? Da un punto di vista meramente formale, tale necessità di consenso è
             tutta interna alla normativa italiana dal momento che nessuna norma a riguardo,
             a livello internazionale, viene ad assicurare un tale diritto ad una compagnia
             aerea. Solo uno degli Annessi alla Convenzione ICAO, l’Annesso 17, sembra
             dare risalto alla Compagnia aerea laddove si preveda una primaria responsabilità
             della stessa (ovviamente assieme agli Stati membri) nella protezione e sicurezza
             dei passeggeri e degli Stati membri. L’applicazione degli annessi dell’ICAO al
             diritto interno italiano, però, è dubbia e la dottrina si è spesso divisa su questo
             punto .
                  (18)
                  Appare quindi evidente, che sussiste un’antinomia normativa tra il potere
             assoluto del Comandante (previsto anche dal Codice della Navigazione) e la
             Legge  694/1974  che  prevede  invece  l’intesa  del  vettore.  Questa  antinomia,
             appare di facile risoluzione in virtù delle norme generali internazionalistiche in
             tal senso che andrebbero a superare quella italiana.
                  Un Comandante di aeromobile, che decidesse autonomamente di far salire
             a bordo un’arma, anche in contrasto con la propria compagnia, non subirebbe
             conseguenze. Le Convenzioni sull’aviazione civile e sul diritto aereo in generale,
             sono ratificate pressoché a livello mondiale, e pertanto, sarebbe piuttosto com-
             plesso  contestare  (penalmente)  una  mancanza  simile  da  parte  di  una
             Compagnia aerea ad un suo Comandante di velivolo.
                  Di  fatto,  però,  il  diritto  del  vettore  emerge  in  tutta  la  sua  forza.  Un
             Comandante di velivolo è pur sempre un dipendente della Compagnia aerea.
             Non sarebbe alieno, da parte di una Compagnia, contestare un comportamento
             del genere come violazione di una policy aziendale e porre in essere le conse-
             guenze disciplinari del caso (financo il licenziamento per giusta causa).


             (18)  Su una panoramica sull’applicabilità degli annessi ICAO nel nostro ordinamento vds. G.
                   BEVILACQUA, Il valore giuridico degli Annessi ICAO in ambito nazionale, in http://www.traffico-
                   aereo.it/pages/atcp/atcp15/atcp15_2/atcp15_2.htm.
                   (URL consultata il 5 marzo 2017). Si veda tuttavia infra quando si parlerà delle norme
                   comunitarie in materia.
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