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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Fu lo stesso Ministro dell’interno Rumor, nella sua relazione al Senato
             della  Repubblica  alla  presentazione  del  disegno  di  legge,  a  rivelare  come  la
             norma da discutersi fosse una diretta risposta a quel tragico evento .
                                                                             (7)
                  La norma prevede essenzialmente diverse fattispecie:
                  -  passeggero in partenza dal territorio nazionale (senza distinzione con
             riguardo alla bandiera di registrazione dell’aeromobile);
                  -  passeggero proveniente dall’estero con aeromobile straniero ma in tran-
             sito sul territorio nazionale;
                  -  passeggero in partenza dall’estero con aeromobile battente bandiera ita-
             liana;
                  A prima vista quella che è una norma di soli sei articoli, (tre articoli per le
             tre fattispecie, una norma di eccezione su cui poi si tornerà, una norma di rinvio
             per la definizione applicabile di armi ed una per le sanzioni penali) in realtà rive-
             la una profondità ed una difficoltà dottrinale particolarmente ampia.


             a.  Il porto d’armi a bordo di aeromobile italiano in partenza dal territorio nazionale
                  La prima fattispecie è prevista all’articolo 1, che recita “Il passeggero in partenza
             dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di
             pubblico trasporto, il quale porti con sè, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizio-
             ni, ha l’obbligo di farne denunzia prima dell’accettazione da parte del vettore e di con-
             segnarle all’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all’ufficio di
             polizia dell’aeroporto, anche se munito di porto d’armi o di licenza di esportazione.
                  L’ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l’ufficio di polizia dell’aero-
             porto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d’in-
             tesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell’equipaggio da lui
             incaricato, che ne curano l’imbarco e la custodia nella stiva dell’aeromobile o in
             apposito contenitore. Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizio-
             ni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richie-
             sto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale
             di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del
             vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all’os-
             servanza delle disposizioni locali”.
                  Una norma del genere, di fatto, obbliga qualunque soggetto armato (o tra-
             (7)  “L’emanazione di tale normativa è resa necessaria - in relazione anche alle recenti manifesta-
                  zioni di pirateria aerea che hanno profondamente colpito la sensibilità di tutti gli ambienti
                  interessati e dell’opinione pubblica - dall’esigenza di attuare un più efficace sistema di pre-
                  venzione contro quelle manifestazioni di criminalità intese ad impedire il libero e pacifico
                  sviluppo dell’aviazione civile e che si pongono, altresì, come gravissima minaccia per la pub-
                  blica  incolumità”.  In  https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/310828.pdf
                  (URL consultata il 16 febbraio 2017).
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