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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Probabilmente, gli episodi di dirottamento aereo (la cosiddetta “Pirateria
             aerea”) posti in essere da associazioni terroristiche disparate tra gli anni Settanta
             e Ottanta , hanno acuito la sensibilità che è stata sempre data alla problematica.
                      (2)
                  Il periodo storico attuale, peraltro, specialmente dopo gli attentati dell’11 set-
             tembre 2001, ha caricato di significato e di timori una normativa in materia, com-
             portando diversi e reiterati interventi anche del legislatore europeo il quale però
             non ha sempre dimostrato, in linea generale, uguaglianza di vedute rispetto a quello
             italiano pur lasciando poi di fatto ampio spazio alla legislazione nazionale.
                  Le difficoltà intrinseche nel rispondere alla domanda “si può portare un’ar-
             ma a bordo di un aereo?” sono essenzialmente legate alla complessità delle nor-
             mative e dei principi applicabili, in una commistione tra principi derivanti da con-
             venzioni internazionali, norme derivanti dall’ordinamento europeo e leggi inter-
             ne. A queste poi si aggiungono prassi più o meno corrette poste in essere dalle
             medesime compagnie aeree per il porto di armi a bordo dei loro aeromobili .
                                                                                    (3)
                  Preliminarmente,  in  questo  articolo,  si  cercherà  di  delineare  le  principali
             norme  applicabili  sul  territorio  nazionale  (con  annesse  eccezioni).  Laddove  si
             parla di armi, comunque, ci si rifarà sempre alla definizione di arma previsto dal-
             l’art. 30 del TULPS (ripresa, come si vedrà, dalla normativa nazionale in materia)
             e si analizzerà il solo caso del porto di armi, escludendo quindi tutte le fattispecie
             relative al trasporto. Questo scritto, infatti, vuole cercare di rispondere alle diffi-
             coltà di chi, legittimo detentore di armi o operatore di una pubblica amministra-
             zione abilitato al porto di armi (FF.PP. - Autorità giudiziarie - FF.AA. ), risulta
                                                                                (4)
             spaesato o facilmente distraibile nell’alveo delle diverse normative applicabili.
                  Prioritariamente apparirebbe semplice principio dirimente la norma della
             Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (d’ora in poi ICAO) (5)
             che prevede la nazionalità di ogni aeromobile (e quindi il diritto applicabile ad
             esso) data dal luogo di registrazione del vettore stesso.
                  Ne deriva quel principio semplice che vede nel diritto del paese di bandiera
             dell’aeromobile  la  norma  applicabile  in  generale  all’interno  dell’aeromobile  e,
             quindi, anche con riguardo al porto di armi occorre verificare cosa la normativa

             (2)  Si pensi ai dirottamenti che portarono poi ai fatti di Entebbe (Uganda) e agli altri dirottamenti
                  aerei di quel decennio. Non si dimentichi che l’hijacking non è solo fatto del passato. Ne sono
                  testimonianza le tristi vicende dell’11 settembre 2001 ma anche recentissimi fatti di cronaca.
             (3)  Si veda, tra tutti, l’episodio accaduto a un poliziotto allo scalo di Treviso con un volo di una
                  nota compagnia low cost irlandese vds. S. BRUNA, Poteri e doveri del comandante di aeromobile,
                  Roma, Edizioni Mediterranee, 2012.
             (4)  Vds. successiva nota 25.
             (5)  Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944,
                  entrata in vigore il 4 aprile 1947, in Italia approvata con decreto legislativo del 6 marzo 1948,
                  n. 616, e ratificata con Legge 17 aprile 1956, n. 561.
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