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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE
sportante un’arma o munizione nel bagaglio) a denunciarne la presenza prima del-
l’accettazione da parte del vettore con successiva consegna all’ufficio di polizia pre-
sente in aeroporto (sia esso ufficio di polizia di frontiera o mero ufficio di polizia ).
(8)
Quest’ultimo dopo aver ispezionato le armi procede alla loro consegna al
Comandante dell’aeromobile (o suo delegato) per la salita a bordo dell’arma in
stiva o in apposito contenitore. Le armi o munizioni così trasportate verranno
poi restituite all’avente diritto al termine del viaggio attraverso il posto di poli-
zia. Di fatto, si va a trasformare un porto di armi in un mero trasporto delle
stesse a certe cautele. Tale norma, quando ad operare è una compagnia italiana
o comunque con vettori registrati in Italia, non pone nessun dubbio applicativo
laddove l’aeromobile è pacificamente inteso come territorio italiano sottoposto
a norme italiane (e forse il legislatore dell’epoca, nell’elaborare la norma, si è
limitato a soffermarsi su quest’ipotesi).
b. Il porto d’armi a bordo di aeromobile straniero in partenza dal territorio nazionale
Ben più complesso, invece, è il caso di aeromobile registrato all’estero.
L’articolo 1 della Legge 694/74, come visto, viene ad avere vigore anche per
l’aeromobile estero (Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aero-
mobile nazionale o straniero…) sul quale tuttavia emerge, in tutta la sua forza,
la normativa europea ed internazionale in materia. Appare infatti particolar-
mente complesso, soprattutto nel concreto, l’applicazione ad un aeromobile
straniero di una norma italiana. La già citata Convenzione di Chicago del 1944,
infatti, stabilisce, senza alcuna ombra di dubbio, che ogni aeromobile ha la nazio-
nalità dello stato in cui viene registrato (art. 18). Questo comporta che, all’inter-
no dell’aeromobile ed in volo, il diritto applicabile sia necessariamente quello del
paese battente bandiera. Il Codice della Navigazione italiano, in questo caso
ribadisce chiaramente questo concetto.
L’art. 5, comma 2, stabilisce de facto l’applicazione della norma straniera a
condizione di reciprocità .
(9)
(8) Salvaguardando, si badi bene, in caso di compresenza di entrambi (es. dove, alla Polizia di
Stato - Specialità Polizia di frontiera aerea - cosiddetta “Polaria” - con compiti di polizia di
frontiera si affianchino uffici della Guardia di Finanza, con funzioni doganali, e/o dell’Arma
dei Carabinieri), le prerogative dell’ufficio di polizia di frontiera.
(9) L’art. 5 recita infatti che “Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile
nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono
regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le
disposizioni sull’applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo
dove l’atto è compiuto o il fatto è avvenuto. La disposizione del comma precedente si applica
agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel
corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto
condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l’aeromobile appartiene”.
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