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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Leggermente diverso è il profilo dell’aeromobile straniero che atterri per
             mero scalo tecnico per poi riprendere il volo o, come dice la norma, “aeromo-
             bile straniero - in transito su scalo nazionale”. Qualora, sia predisposta la disce-
             sa dei passeggeri dal velivolo e l’attesa della ripartenza all’interno dello scalo,
             anche  qui  non  sussistono  particolari  problematiche.  Ben  diverso,  però,  è  il
             discorso qualora l’aeromobile si fermi su scalo nazionale senza però far scen-
             dere i passeggeri. Quest’ultima circostanza rende particolarmente complesso
             l’applicazione ad un aereo straniero una norma italiana. Quali conseguenze in
             caso di violazione?
                  Entrerebbero  in  gioco,  naturalmente,  le  norme  del  Codice  Penale  già
             prima citate che sanzionano l’applicazione della giurisdizione italiana anche in
             territorio estero, quindi gli articoli 7, 9, 10. Supra già si è accennato in merito
             alla discussa applicazione dell’articolo 7 nel caso di specie. Diverso è il discorso
             degli articoli 9 e 10 che prevedono invece specifiche possibilità di giudizio a
             determinati limiti di pena. Preliminarmente, occorre riportare che la pena pre-
             vista per la violazione delle fattispecie penali di cui alla Legge 694/1974, citata
             nel suo articolo 6 è la reclusione fino a cinque anni. Fa eccezione la violazione
             proprio dell’articolo 2 (ma solo per i comportamenti del Comandante e dei suoi
             incaricati) che sono puniti con la multa fino a trentamila lire .
                                                                       (19)
                  Appare palese come tutte le violazioni della legge siano considerate delitti,
             ma non tutte risultano perseguibili giudiziariamente.
                  Qualora  il  colpevole  (sia  esso  membro  dell’equipaggio  o  passeggero)
             dovesse essere un cittadino italiano si applicherebbe l’art. 9 c.p. (20)  e pertanto,
             trattandosi di reato con pena minima inferiore ai tre anni, occorrerebbe la con-
             dizione di procedibilità del Ministro della Giustizia .
                                                              (21)
                  Qualora però il colpevole dovesse essere un cittadino straniero, verrebbe
             a doversi applicare il successivo articolo 10 c.p. che, però, prevede la punibi-
             lità dello straniero solo qualora il reato previsto abbia una pena minima supe-
             riore ad un anno. Come già accennato, l’art. 6 della Legge 694/1974 non pre-
             vede pena minima (22)  e pertanto bisogna ritenere come le condotte penalmente

             (19)  Evidentemente da adattarsi a seguito della modifica dell’art. 24 c.p. con la Legge 94/2009,
                   che ha aumentato il minimo delle multe alla somma di cinquanta euro.
             (20)  “Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio
                   estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la
                   reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sem-
                   pre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena
                   restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del mini-
                   stro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa”.
             (21)  Trattandosi di delitti la cui parte offesa non è un soggetto specifico ma lo Stato, si esclude la
                   possibilità che possa esservi, quale condizione di procedibilità, la querela della parte offesa.
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