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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  L’Unione Europea, fin dagli attentati dell’11 settembre 2001, ha avviato
             una serie di iniziative normative volte a regolamentare la sicurezza negli aero-
             porti e a bordo degli aeromobili appartenenti a Paesi membri. Senza qui riper-
             correre tutti gli atti legislativi che si sono succeduti in oltre quindici anni, appare
             d’obbligo  riportare  come  le  attuali  norme  in  vigore  (Regolamento  CE
             300/2008 e successivo Regolamento UE 1998/2015 che ne è la diretta attua-
             zione) espressamente si pongono quale interpretazione dell’Annesso 17 emana-
             to dall’ICAO. Con riguardo all’applicazione di quest’ultimo atto, deve ritenersi
             applicabile in Italia mediato dal diritto comunitario con la conseguenza, ripor-
             tata anche nelle norme UE, che la Compagnia aerea venga ad assumere oneri
             nella  sicurezza  degli  aeromobili.  Il  Regolamento  CE  300/2008,  nel  suo
             Allegato,  denominato  “Norme  fondamentali  comuni  per  la  protezione  del-
             l’aviazione  civile  da  atti  di  interferenza  illecita”  prevede,  al  punto  4.1.1  che
             “Tutti i passeggeri originanti, i passeggeri in transito diretto e i passeggeri in
             transito indiretto, nonché il loro bagaglio a mano devono essere sottoposti a
             controllo (screening) allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti nelle
             aree sterili e a bordo degli aeromobili”.
                  Per articoli proibiti, peraltro, il medesimo regolamento comprende “armi,
             esplosivi od altri dispositivi, articoli e sostanze pericolosi che possono essere
             utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita che metta in pericolo la
             sicurezza dell’aviazione civile ”.
                                         (23)
                  L’allegato, al punto 10.3. risulta ancora più esplicito seppur ponendo una
             prima eccezione generale. “È vietato il trasporto di armi, eccezion fatta per quelle
             trasportate in stiva, a bordo di un aeromobile, a meno che non siano state soddi-
             sfatte le condizioni di sicurezza in conformità alle legislazioni nazionali e che gli
             Stati interessati non abbiano rilasciato un’autorizzazione”. La norma comunitaria
             del 2008, sembrerebbe escludere categoricamente e completamente la possibilità
             di  porto  di  armi  a  bordo  di  aeromobile  tranne  nei  casi  previsti  dalla  Legge
             694/1974. Solo questa norma, a parere di chi scrive, appare congrua a soddisfare
             le condizioni di sicurezza e a porsi quale autorizzazione dello stato interessato .
                                                                                      (24)
                  Occorre aggiungere (ai fini della trattazione successiva) anche la possibili-
             tà, prevista dall’art. 6 del medesimo regolamento, che ogni Stato membro aveva
             di poter intensificare le misure di sicurezza e quindi porre in essere norme più
             severe nonché il fatto che lo stesso Regolamento rimandasse ad un successivo
             atto  legislativo  che  dettagliasse  i  comportamenti  da  tenere.  Nel  2015  la


             (23)  Vds. art. 3, comma 1, n. 7, Reg. CE 300/2008.
             (24)  Pacificamente tale autorizzazione deve ritenersi anche subordinata, nel diritto interno, ad
                   un valido titolo di porto d’armi.
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