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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
L’Unione Europea, fin dagli attentati dell’11 settembre 2001, ha avviato
una serie di iniziative normative volte a regolamentare la sicurezza negli aero-
porti e a bordo degli aeromobili appartenenti a Paesi membri. Senza qui riper-
correre tutti gli atti legislativi che si sono succeduti in oltre quindici anni, appare
d’obbligo riportare come le attuali norme in vigore (Regolamento CE
300/2008 e successivo Regolamento UE 1998/2015 che ne è la diretta attua-
zione) espressamente si pongono quale interpretazione dell’Annesso 17 emana-
to dall’ICAO. Con riguardo all’applicazione di quest’ultimo atto, deve ritenersi
applicabile in Italia mediato dal diritto comunitario con la conseguenza, ripor-
tata anche nelle norme UE, che la Compagnia aerea venga ad assumere oneri
nella sicurezza degli aeromobili. Il Regolamento CE 300/2008, nel suo
Allegato, denominato “Norme fondamentali comuni per la protezione del-
l’aviazione civile da atti di interferenza illecita” prevede, al punto 4.1.1 che
“Tutti i passeggeri originanti, i passeggeri in transito diretto e i passeggeri in
transito indiretto, nonché il loro bagaglio a mano devono essere sottoposti a
controllo (screening) allo scopo di impedire l’introduzione di articoli proibiti nelle
aree sterili e a bordo degli aeromobili”.
Per articoli proibiti, peraltro, il medesimo regolamento comprende “armi,
esplosivi od altri dispositivi, articoli e sostanze pericolosi che possono essere
utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita che metta in pericolo la
sicurezza dell’aviazione civile ”.
(23)
L’allegato, al punto 10.3. risulta ancora più esplicito seppur ponendo una
prima eccezione generale. “È vietato il trasporto di armi, eccezion fatta per quelle
trasportate in stiva, a bordo di un aeromobile, a meno che non siano state soddi-
sfatte le condizioni di sicurezza in conformità alle legislazioni nazionali e che gli
Stati interessati non abbiano rilasciato un’autorizzazione”. La norma comunitaria
del 2008, sembrerebbe escludere categoricamente e completamente la possibilità
di porto di armi a bordo di aeromobile tranne nei casi previsti dalla Legge
694/1974. Solo questa norma, a parere di chi scrive, appare congrua a soddisfare
le condizioni di sicurezza e a porsi quale autorizzazione dello stato interessato .
(24)
Occorre aggiungere (ai fini della trattazione successiva) anche la possibili-
tà, prevista dall’art. 6 del medesimo regolamento, che ogni Stato membro aveva
di poter intensificare le misure di sicurezza e quindi porre in essere norme più
severe nonché il fatto che lo stesso Regolamento rimandasse ad un successivo
atto legislativo che dettagliasse i comportamenti da tenere. Nel 2015 la
(23) Vds. art. 3, comma 1, n. 7, Reg. CE 300/2008.
(24) Pacificamente tale autorizzazione deve ritenersi anche subordinata, nel diritto interno, ad
un valido titolo di porto d’armi.
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