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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE



               d.  Il porto d’armi a bordo di aeromobile straniero proveniente dall’estero in transito sul ter-
                  ritorio nazionale
                    Il successivo articolo 2 si occupa di normare la situazione del passeggero
               che  “proveniente  dall’estero  con  aeromobile  straniero  -  in  transito  su  scalo
               nazionale - ha l’obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di
               armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel
               bagaglio  a  mano,  e  di  denunziare  quelle  contenute  nel  bagaglio  stivato,  al
               comandante o ad altro membro dell’equipaggio da lui incaricato, quando la pro-
               secuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante
               di  quest’ultimo,  o  il  membro  dell’equipaggio  da  lui  incaricato,  che  abbiano
               avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denun-
               zia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, a) debbono darne imme-
               diata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali
               spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge; b) quan-
               do la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di
               arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero prove-
               niente dall’estero ha l’obbligo, anche se munito di porto d’armi o di licenza di
               importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla per-
               sona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio sti-
               vato al comandante dell’aeromobile di arrivo o ad altro membro dell’equipaggio
               da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente
               articolo 1. Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli
               stessi uffici a cura del vettore per l’osservanza degli obblighi previsti nell’artico-
               lo 1 della presente legge.
                    Anche in questo caso la norma presenta diversi profili da approfondire. La
               norma di fatto si occupa dei velivoli stranieri che, invece di partire (come nel
               caso dell’articolo precedente), abbiano a transitare, temporaneamente o per fine
               volo, in un aeroporto italiano. Si tratta, quindi, complessivamente di tre fattispe-
               cie diverse: lo scalo tecnico di un aeromobile in territorio nazionale, il cambio di
               aeromobile e, anche se normativamente parlando si attuano le medesime proce-
               dure, del velivolo straniero che atterra per destinazione finale (o per interruzione
               del viaggio) in Italia. In realtà nessuna questione si pone con riguardo proprio
               agli ultimi due casi. L’aereo straniero giunge in territorio nazionale e sbarca il
               proprio passeggero con l’arma, per fine viaggio o per cambio di aeromobile (e
               probabile nuova partenza). La norma italiana, quindi, obbliga in questo caso non
               solo il passeggero, ma anche il Comandante e il vettore a far sapere della presen-
               za e poi a trasportare negli uffici di polizia aeroportuali armi o munizioni già a
               bordo ai fini di poter predisporre i controlli e le adeguate misure di sicurezza.


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