Page 72 - Rassegna 2018-2
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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE
d. Il porto d’armi a bordo di aeromobile straniero proveniente dall’estero in transito sul ter-
ritorio nazionale
Il successivo articolo 2 si occupa di normare la situazione del passeggero
che “proveniente dall’estero con aeromobile straniero - in transito su scalo
nazionale - ha l’obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di
armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla persona o nel
bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al
comandante o ad altro membro dell’equipaggio da lui incaricato, quando la pro-
secuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante
di quest’ultimo, o il membro dell’equipaggio da lui incaricato, che abbiano
avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denun-
zia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, a) debbono darne imme-
diata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali
spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge; b) quan-
do la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di
arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero prove-
niente dall’estero ha l’obbligo, anche se munito di porto d’armi o di licenza di
importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé, sulla per-
sona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio sti-
vato al comandante dell’aeromobile di arrivo o ad altro membro dell’equipaggio
da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente
articolo 1. Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli
stessi uffici a cura del vettore per l’osservanza degli obblighi previsti nell’artico-
lo 1 della presente legge.
Anche in questo caso la norma presenta diversi profili da approfondire. La
norma di fatto si occupa dei velivoli stranieri che, invece di partire (come nel
caso dell’articolo precedente), abbiano a transitare, temporaneamente o per fine
volo, in un aeroporto italiano. Si tratta, quindi, complessivamente di tre fattispe-
cie diverse: lo scalo tecnico di un aeromobile in territorio nazionale, il cambio di
aeromobile e, anche se normativamente parlando si attuano le medesime proce-
dure, del velivolo straniero che atterra per destinazione finale (o per interruzione
del viaggio) in Italia. In realtà nessuna questione si pone con riguardo proprio
agli ultimi due casi. L’aereo straniero giunge in territorio nazionale e sbarca il
proprio passeggero con l’arma, per fine viaggio o per cambio di aeromobile (e
probabile nuova partenza). La norma italiana, quindi, obbliga in questo caso non
solo il passeggero, ma anche il Comandante e il vettore a far sapere della presen-
za e poi a trasportare negli uffici di polizia aeroportuali armi o munizioni già a
bordo ai fini di poter predisporre i controlli e le adeguate misure di sicurezza.
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