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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Poiché la Convenzione del 1944 è quasi universalmente ratificata, deve
ritenersi che l’art. 5, comma 2, allo stato attuale, possa applicarsi ai rapporti con
tutti gli altri Stati .
(10)
La Convenzione di Tokyo del 1963, (11) nel ribadire di base il concetto di
giurisdizione penale in capo allo stato di registrazione , prevede però esplici-
(12)
tamente, al comma 3 dello stesso articolo, la possibilità di una giurisdizione
concorrente di altri Stati .
(13)
Il nostro Codice Penale appare perfettamente concordante con questa
impostazione. Gli artt. 7, 9, 10, infatti, contemplano la possibilità della giurisdi-
zione italiana, a determinate condizioni di procedibilità e limiti di pena, allor-
quando una Convenzione internazionale (proprio come potrebbe essere quella
di Tokyo) ne stabilisca l’applicabilità .
(14)
La Convenzione di Tokyo, peraltro, va esattamente a regolamentare le vio-
lazioni di carattere penalistico avvenute a bordo di aeromobili. Per quanto di
interesse, per la tematica trattata, infatti, viene ad avere pieno vigore tutto il tito-
lo III di detta Convenzione. Quest’ultimo, non si applica se l’aeromobile vola
nello spazio aereo del proprio Stato di registrazione o in alto mare o laddove
non vi è giurisdizione di alcuno Stato (e il motivo è piuttosto semplice in quanto
in quei casi nulla quaestio sulla giurisdizione - anche penale - applicabile che è
quella di bandiera del velivolo) ma si applica, invece, laddove “l’ultimo punto di
decollo o il prossimo punto previsto per l’atterraggio sia situato nel territorio di
uno Stato diverso da quello di registrazione” , ossia proprio il caso de quo.
(15)
Il Titolo III della Convenzione, (che peraltro dispone che il concetto di
“volo” vada inteso - solo per queste tipologie di norme - dalla chiusura delle
porte esterne all’atto dell’imbarco fino all’apertura delle medesime allo sbarco)
(10) La Convenzione ICAO del 1944 è attualmente ratificata da 191 Stati. Il Liechtenstein non l’ha rati-
ficata direttamente ma attraverso la Svizzera. Non sono ancora parte della Convenzione unicamente
le Isole Tuvalu. Cfr. http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_EN.pdf,
URL consultata il 5 marzo 2017.
(11) Convenzione relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili
(Tokyo 14 settembre 1963), cui in Italia è stato dato esecuzione con la Legge 468/1967.
L’entrata in vigore del trattato è del 4 dicembre 1969.
(12) Art. 3, comma 1, della Convenzione c. 1.
(13) “This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law”.
(14) L’art. 7 comma 1, lettera 5, c.p. infatti prevede la possibilità di giudicare un soggetto, secon-
do la legge italiana in caso di “ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o
convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”. In realtà
l’applicazione della giurisdizione sulla base del combinato disposto dell’art. 3, comma 3
della Convenzione di Tokyo e dell’art. 7 c.p. sarebbe un caso di probatio diabolica, stante il
fatto che ognuna rimanda all’altra.
(15) Art. 5 Convenzione di Tokyo.
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