Page 69 - Rassegna 2018-2
P. 69

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Poiché la Convenzione del 1944 è quasi universalmente ratificata, deve
             ritenersi che l’art. 5, comma 2, allo stato attuale, possa applicarsi ai rapporti con
             tutti gli altri Stati .
                             (10)
                  La Convenzione di Tokyo del 1963,  (11)  nel ribadire di base il concetto di
             giurisdizione penale in capo allo stato di registrazione , prevede però esplici-
                                                                 (12)
             tamente, al comma 3 dello stesso articolo, la possibilità di una giurisdizione
             concorrente di altri Stati .
                                    (13)
                  Il  nostro  Codice  Penale  appare  perfettamente  concordante  con  questa
             impostazione. Gli artt. 7, 9, 10, infatti, contemplano la possibilità della giurisdi-
             zione italiana, a determinate condizioni di procedibilità e limiti di pena, allor-
             quando una Convenzione internazionale (proprio come potrebbe essere quella
             di Tokyo) ne stabilisca l’applicabilità .
                                                (14)
                  La Convenzione di Tokyo, peraltro, va esattamente a regolamentare le vio-
             lazioni di carattere penalistico avvenute a bordo di aeromobili. Per quanto di
             interesse, per la tematica trattata, infatti, viene ad avere pieno vigore tutto il tito-
             lo III di detta Convenzione. Quest’ultimo, non si applica se l’aeromobile vola
             nello spazio aereo del proprio Stato di registrazione o in alto mare o laddove
             non vi è giurisdizione di alcuno Stato (e il motivo è piuttosto semplice in quanto
             in quei casi nulla quaestio sulla giurisdizione - anche penale - applicabile che è
             quella di bandiera del velivolo) ma si applica, invece, laddove “l’ultimo punto di
             decollo o il prossimo punto previsto per l’atterraggio sia situato nel territorio di
             uno Stato diverso da quello di registrazione” , ossia proprio il caso de quo.
                                                        (15)
                  Il Titolo III della Convenzione, (che peraltro dispone che il concetto di
             “volo” vada inteso - solo per queste tipologie di norme - dalla chiusura delle
             porte esterne all’atto dell’imbarco fino all’apertura delle medesime allo sbarco)
             (10)  La Convenzione ICAO del 1944 è attualmente ratificata da 191 Stati. Il Liechtenstein non l’ha rati-
                   ficata direttamente ma attraverso la Svizzera. Non sono ancora parte della Convenzione unicamente
                   le Isole Tuvalu. Cfr. http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_EN.pdf,
                   URL consultata il 5 marzo 2017.
             (11)  Convenzione relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili
                   (Tokyo 14 settembre 1963), cui in Italia è stato dato esecuzione con la Legge 468/1967.
                   L’entrata in vigore del trattato è del 4 dicembre 1969.
             (12)  Art. 3, comma 1, della Convenzione c. 1.
             (13)  “This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law”.
             (14)  L’art. 7 comma 1, lettera 5, c.p. infatti prevede la possibilità di giudicare un soggetto, secon-
                   do la legge italiana in caso di “ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o
                   convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”. In realtà
                   l’applicazione della giurisdizione sulla base del combinato disposto dell’art. 3, comma 3
                   della Convenzione di Tokyo e dell’art. 7 c.p. sarebbe un caso di probatio diabolica, stante il
                   fatto che ognuna rimanda all’altra.
             (15)  Art. 5 Convenzione di Tokyo.
             68
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74