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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE



               nazionale  preveda.  Chiaramente  da  tale  impostazione  conseguono  tre  grandi
               macroaree di diritti applicabili a seconda della tipologia di aeromobile: aereo bat-
               tente  bandiera  italiana,  aereo  battente  bandiera  di  uno  Stato  appartenente
               all’Unione Europea e, infine, aereo di una compagnia aerea di uno Stato extra-Ue.
                    Tuttavia questa impostazione, semplice da un punto di vista teorico (“vedo
               la bandiera dell’aeromobile, deduco il diritto applicabile”), si scontra con un pro-
               blema semplice: le convenzioni internazionali fanno sempre salvo il diritto del
               paese di bandiera, ma solo dal decollo all’atterraggio del velivolo. L’accesso al
               velivolo stesso e quindi, nel nostro caso, l’accettazione del porto di un’arma,
               comporta anche l’interpolazione con il diritto del paese di transito del velivolo,
               con conseguenze, ad esempio nel caso italiano, particolarmente onerose.



               2. Il porto d’armi a bordo di aeromobile tra normativa italiana e interna-
                    zionale
                    In Italia il porto d’armi a bordo di aeromobile, oltre che alle normative inter-
               nazionale ed europea, è tuttora regolamentato dalla Legge 694 del 1974 nonché
                                                                                   (6)
               da alcuni articoli del Codice della Navigazione che, come noto, si occupa di nor-
               mare anche aspetti della navigazione aerea. La Legge 694/1974, come si evince
               dai  lavori  preparatori,  deve  inserirsi  in  quell’alveo  di  norme  che,  tra  gli  anni
               Settanta e gli anni Ottanta, il Parlamento e il Governo italiano, approvarono per
               rispondere alla minaccia eversiva (specialmente interna) che tanti lutti, ma anche
               elevatissimi problemi di ordine pubblico, aveva provocato. La norma sul porto
               d’armi a bordo di aeromobile, inserita in quella legge, risulta avere una peculiarità
               dal punto di vista della genesi. Se le norme della cosiddetta Legislazione di emer-
               genza  vedevano  quale  fondamento  la  minaccia  terroristica  interna  (di  matrice
               “nera” o “rossa”) o, in un secondo momento, la lotta alla criminalità organizzata,
               la Legge 694 del 1974 ha visto la sua origine in un episodio di “terrorismo inter-
               nazionale” (come verrebbe definito al giorno d’oggi) ossia l’assalto al volo della
               Pan Am all’aeroporto di Fiumicino del 17 dicembre 1973 che provocò comples-
               sivamente la morte di trentaquattro persone ed il ferimento di altre quindici.
                    L’episodio, forse dimenticato o spesso oscurato e confuso con la succes-
               siva “strage di Fiumicino” del 1985, mostrò alle autorità italiane la pericolosità
               (anche mediatica) di un attentato terroristico in un aeroporto, la difficoltà di
               gestione di un evento similare e ancor di più la problematicità di poterlo preve-
               nire o reprimere con le norme in vigore.

               (6)  Recentemente esplicitamente esclusa da provvedimenti di depenalizzazione (art. 2, Legge 28
                    aprile 2014, n. 67, poi ripresa nell’Allegato del D.Lgs. 8/2016).
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