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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE
dispone di fatto un potere totalizzante in capo al Comandante che può applicare
anche misure coercitive al soggetto che vada a violare norme penalistiche (evi-
dentemente però quelle dello stato di registrazione) ma può anche in virtù del
combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 1, comma 1 lettera b della Convenzione,
limitarsi a sbarcare il passeggero che abbia compiuto o stia per compiere atti
(anche non infrazioni) che possano compromettere la sicurezza dell’aeromobile.
Per queste azioni il Comandante non può essere ritenuto responsabile mentre
invece ogni Stato parte deve collaborare. In realtà i poteri previsti dalla
Convenzione di Tokyo in capo al Comandante dell’aeromobile sono riconosciuti
anche nel nostro ordinamento e precisamente nel Codice della Navigazione.
L’art. 809 di predetto Codice statuisce, in modo inderogabile, che tutte le perso-
ne a bordo di un aeromobile sono soggette all’autorità del Comandante .
(16)
La messa a sistema delle varie normative applicabili (17) produce quindi un
parziale corto circuito. La norma italiana (Legge 694/1974) autorizza, a certune
condizioni certamente, il porto di armi a bordo di aeromobili stranieri “dimen-
ticando” che, dal momento della chiusura delle porte del velivolo la normativa
italiana viene a decadere quasi totalmente lasciando autorità al comandante e al
diritto penale dello stato di registrazione dell’aeromobile. Nel concreto, quindi,
potrebbe sorgere la problematica di un soggetto che, regolarmente armato, si
presenti fino al gate d’imbarco a seguito della procedura prevista, possa legitti-
mamente salire sull’aeromobile ma poi, all’atto della chiusura porte, possa esse-
re sbarcato o sottoposto addirittura a misure coercitive a bordo.
Sembrerebbe poter salvaguardare l’impianto normativo (oltre al buon
senso che però non è fonte del diritto) il riconosciuto e assoluto potere - anche
nell’ordinamento giuridico italiano - del Comandante (e di fatto demandando
allo stesso qualunque decisione in materia). Il fatto che l’arma vada denunciata
prima dell’accettazione sembrerebbe far propendere proprio per questa tesi.
All’accettazione il Comandante, venendo a conoscenza della presenza di arma
a bordo, potrebbe rifiutare l’imbarco al suo possessore o quantomeno procede-
re all’imbarco e poi allo sbarco del passeggero armato.
c. Il problema dell’intesa con il vettore
Tuttavia non può sottacersi che un Comandante di aeromobile deve sot-
tostare alle decisioni della sua compagnia aerea.
(16) Per le pene previste si veda la Parte Terza, Libro Primo, Titolo II del Codice della Navigazione.
(17) Cui peraltro andrebbe aggiunto, per completezza, anche l’art. 816 del Codice della
Navigazione che statuisce che l’imbarco (non il porto evidentemente) di armi e munizioni
è sottoposto a speciale autorizzazione dell’ENAC fatte salve normative comunitarie e inter-
nazionali. Sulle normative comunitarie si veda infra.
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