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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE
rilevanti da quella legge previste e poste in essere dal cittadino straniero a bordo
di aeromobile straniero in transito su scalo nazionale (che non sbarchi però su
territorio dello stato) non possano essere giudicate, trovandosi ad essere, per
come sono formulate, praticamente inutili.
e. Il porto d’armi a bordo di aeromobile battente bandiera italiana in partenza dall’estero
L’articolo 3 della Legge 694/1974, invece, si occupa degli aeromobili bat-
tenti bandiera italiana in partenza dall’estero statuendo che: “I passeggeri, all’at-
to dell’imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale,
devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sé, sulla persona o
nel bagaglio, al comandante dell’aeromobile o ad altro membro dell’equipaggio
da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell’articolo 1
della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge”.
In questo caso, appaiono ben pochi problemi di applicazione. Il legislatore
italiano che, come visto, ha voluto legiferare anche sui velivoli stranieri in terri-
torio nazionale, si è preoccupato anche di normare quelli italiani in territorio
estero ovunque essi si trovino sulla base dell’ovvio principio di diritto interna-
zionale secondo cui un aeromobile in volo è territorio dello Stato.
E certamente dal fatto di poter “dettare legge” solo durante il volo deriva
la differente dizione sul momento costitutivo degli obblighi. La dizione “all’atto
dell’imbarco in territorio estero”, risulta molto diversa da quella dell’art. 1.
“prima dell’accettazione” e lascia trasparire la volontà di salvaguardare proprio
il principio della Convenzione di Chicago oltre che, ovviamente, una quasi
impossibile applicazione della norma a momenti precedenti l’imbarco vero e
proprio.
3. Uno sguardo sulle norme comunitarie in materia
La normativa italiana in materia di porto d’armi a bordo di aeromobili,
finora analizzata, è stata sempre messa a confronto con le Convenzioni inter-
nazionali in materia. Occorre, però, ai fini di completezza, analizzare anche la
normativa comunitaria. Laddove nei paragrafi precedenti si è raffrontata la
norma italiana con aeromobili stranieri, di fatto si è andato a verificare cosa può
succedere in caso di aeromobile registrato da Stati Extra - Ue. Le conseguenze
dell’applicazione della normativa UE sono invece totalmente opposte.
(22) L’art. 23 c.p., specifica che il minimo della reclusione è da intendersi, in questi casi, pari a
quindici giorni.
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