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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE



               rilevanti da quella legge previste e poste in essere dal cittadino straniero a bordo
               di aeromobile straniero in transito su scalo nazionale (che non sbarchi però su
               territorio dello stato) non possano essere giudicate, trovandosi ad essere, per
               come sono formulate, praticamente inutili.

               e.  Il porto d’armi a bordo di aeromobile battente bandiera italiana in partenza dall’estero
                    L’articolo 3 della Legge 694/1974, invece, si occupa degli aeromobili bat-
               tenti bandiera italiana in partenza dall’estero statuendo che: “I passeggeri, all’at-
               to dell’imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale,
               devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sé, sulla persona o
               nel bagaglio, al comandante dell’aeromobile o ad altro membro dell’equipaggio
               da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell’articolo 1
               della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le
               disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge”.
                    In questo caso, appaiono ben pochi problemi di applicazione. Il legislatore
               italiano che, come visto, ha voluto legiferare anche sui velivoli stranieri in terri-
               torio nazionale, si è preoccupato anche di normare quelli italiani in territorio
               estero ovunque essi si trovino sulla base dell’ovvio principio di diritto interna-
               zionale secondo cui un aeromobile in volo è territorio dello Stato.
                    E certamente dal fatto di poter “dettare legge” solo durante il volo deriva
               la differente dizione sul momento costitutivo degli obblighi. La dizione “all’atto
               dell’imbarco  in  territorio  estero”,  risulta  molto  diversa  da  quella  dell’art.  1.
               “prima dell’accettazione” e lascia trasparire la volontà di salvaguardare proprio
               il  principio  della  Convenzione  di  Chicago  oltre  che,  ovviamente,  una  quasi
               impossibile applicazione della norma a momenti precedenti l’imbarco vero e
               proprio.




               3. Uno sguardo sulle norme comunitarie in materia
                    La normativa italiana in materia di porto d’armi a bordo di aeromobili,
               finora analizzata, è stata sempre messa a confronto con le Convenzioni inter-
               nazionali in materia. Occorre, però, ai fini di completezza, analizzare anche la
               normativa  comunitaria.  Laddove  nei  paragrafi  precedenti  si  è  raffrontata  la
               norma italiana con aeromobili stranieri, di fatto si è andato a verificare cosa può
               succedere in caso di aeromobile registrato da Stati Extra - Ue. Le conseguenze
               dell’applicazione della normativa UE sono invece totalmente opposte.

               (22)   L’art. 23 c.p., specifica che il minimo della reclusione è da intendersi, in questi casi, pari a
                      quindici giorni.
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