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IL PORTO D’ARMI A BORDO DI AEROMOBILE
L’obbligo di sottostare all’autorità del Comandante dell’aeromobile deriva
da una norma internazionale di tipo pattizio (30) e, come tale, da intendersi quale
“norma interposta” tra Costituzione e norme primarie sottoposte quantomeno
alla copertura costituzionale di cui all’art. 117 comma 1 della nostra Carta fon-
damentale .
(31)
Appare qui opportuna una chiosa sulla normativa comunitaria per verifi-
care l’applicazione dell’art. 4, Legge 694/1974 ai vettori comunitari.
Si è già in precedenza verificato come la normativa italiana, de facto, si
ponga quale condizione di applicazione dei Regolamenti comunitari in materia
e come anche l’art. 4 si ponga quale norma procedurale per permettere il vero
e proprio porto a bordo di armi a particolari persone.
Deve tuttavia ritenersi che la norma italiana parzialmente confligga con
quella comunitaria, specialmente con quella del 2015. L’assenza di qualsiasi pre-
ventiva comunicazione del porto dell’arma di cui all’art. 4, Legge 694/1974 cer-
tamente andrebbe a violare le condizioni per far applicare l’eccezione di cui al
punto 4.4.2 del Regolamento UE 1998/2015.
Esso, si ricordi, prevede esplicitamente l’informazione al vettore aereo. La
norma italiana lo prevede ma non per personale con funzioni di Pubblica
Sicurezza. Deve quindi ritenersi, sulla base dei criteri di risoluzione delle anti-
nomie tra diritto comunitario e diritto interno , che l’art. 4 non possa applicar-
(32)
si e che per quei soggetti debbano essere utilizzate le procedure di sicurezza di
cui agli altri articoli della legge.
Competerebbe, in ultima analisi, ancora al Comandante dell’aeromobile
stabilire se di mero trasporto o di vero e proprio porto debba trattarsi.
Per altro verso, appare palese l’impossibilità, da parte di un vettore aereo
comunitario, di vietare tout court il porto di armi a bordo di aeromobile, se non
potendo applicare il citato articolo 6 del regolamento 300/2008 (e quindi solo
laddove il diritto interno del Paese di registrazione dell’aeromobile (33) abbia pre-
visto norme più severe - come un divieto assoluto) o appellandosi alla superiore
autorità del Comandante dell’aeromobile.
(30) La citata Convenzione di Tokyo del 1963.
(31) E tale obbligo non appare in contrasto con alcuna altra norma costituzionale.
(32) Si ricordi che nel nostro ordinamento giuridico, specialmente dopo la riforma costituzionale
del Titolo V del 2001, in virtù della “primazia” del diritto comunitario, in presenza di anti-
nomie normative tra norme interne e norme comunitarie direttamente applicabili (qual è un
Regolamento) devono ritenersi le seconde prevalenti e le prime direttamente disapplicate.
(33) E non certo il Paese in cui abbia sede legale la Compagnia aerea, in virtù del principio gene-
rale del diritto applicabile all’aeromobile.
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