Page 82 - Rassegna 2018-2
P. 82

L’ORDINE EUROPEO D’INDAGINE NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE



                    Resta aperta, per contro, l’applicazione del canone della proporzione alle
               residue attività investigative oggetto dell’ordine fra le quali, espressamente pre-
               viste, il trasferimento temporaneo della persona detenuta o internata, l’audizio-
               ne audiovisiva o in teleconferenza, l’acquisizione di informazioni e documenti
               presso banche o istituti finanziari, operazioni sotto copertura, intercettazioni,
               acquisizione di dati inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche, seque-
               stro  probatorio.  quali  che  siano  i  criteri  deputati  a  guidarne  il  riscontro,  è
               comunque lecito attendersi disparità nell’interpretazione del principio di pro-
               porzione, data la perdurante assenza di un corpo unitario o almeno omogeneo
               di legislazione sostanziale.
                    Basti pensare, sotto questo profilo, a quanto variabile possa essere, dal-
               l’uno all’altro sistema, una qualsiasi nozione di reato “bagatellare”, che, come
               tale, conduca a escludere o sconsigliare il ricorso all’o.e.i.; oppure all’estrema
               differenza negli ordini di priorità che ciascun ufficio requirente segua nella sele-
               zione dei reati da perseguire.
                    Sono forse queste le ragioni - o parte delle ragioni - che hanno suggerito
               di utilizzare il principio di proporzione come garanzia “fievole” nel senso che
               l’eventuale  difetto  di  proporzione,  benché  ravvisato  dall’autorità  giudiziaria
               dell’esecuzione, non osta all’esecuzione dell’o.e.i., ma vale ad indicare la prefe-
               ribile scelta di attività o modalità di indagine meno invasive o onerose.



               2. Ambito operativo dell’ordine europeo d’indagine
                    Da  una  diversa  angolazione,  l’esigenza  di  fissare  l’ambito  operativo
               dell’o.e.i. attraverso la determinazione dei “fatti” che ne consentano l’emissione
               chiama in causa, come avvenne oltre dieci anni fa per il mandato di arresto euro-
               peo, il problema della “doppia incriminazione”, cioè della previsione del fatto
               come illecito penale sia dalla legge dell’autorità di emissione che da quella del-
               l’autorità di esecuzione sollevando nuovamente l’interrogativo sui limiti entro i
               quali sia consentito prescinderne, sì da legittimare un’attività d’indagine, nonché
               il ricorso a strumenti indubbiamente compressivi dei diritti della persona che vi
               sia sottoposta, per accertare fatti che la legge italiana non preveda quali reati.
                    È sufficiente, in effetti, un cursorio raffronto con la Legge n. 69/ 2005, di
               attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo (“m.a.e.”),
               (2002/584/Gai del Consiglio, del 13 giugno 2002), per cogliere nel Decreto
               Legislativo n. 108 del 2017 un atteggiamento recessivo, quanto alla pretesa di
               “garanzie” per il destinatario del provvedimento prova forse dell’emergere di
               nuove  culture,  propizie  al  commiato  da  stagioni  ritenute,  a  torto  o  ragione,

                                                                                         81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87