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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




             superate o da superare nella loro testarda intransigenza ad arroccarsi in difesa
             della legalità penale e dei suoi rigorosi corollari; mentre, nel mutato scenario,
             sembra quasi che in quest’ultima si annidino insidiosi impacci all’efficacia della
             cooperazione penale internazionale, figlia del reciproco affidamento degli Stati
             europei.
                  Per la massima chiarezza: è vero che il mandato di arresto europeo, poten-
             do determinare penetranti restrizioni della libertà personale, sin dalla fase pre-
             cedente la sua introduzione ha alimentato una robusta mobilitazione sul fronte
             delle garanzie del destinatario, in ciò distinguendosi dall’o.e.i. quanto meno per-
             ché esso, agendo quale fonte di legittimazione di attività investigative, dovrebbe
             di regola operare con minore incisività nella sfera di libertà dell’interessato.
                  Potrebbero dunque proporsi con rinnovata forza, a proposito dell’ordine
             di indagine, prospettive di analisi emerse sin dalla prima ora nel dibattito sul
             m.a.e. e intese a sdrammatizzarne la portata, ravvisando in esso uno strumento
             di natura squisitamente processuale .
                                               (3)
                  muovendo da tale premessa le tesi richiamate concludevano che nella sele-
             zione dei fatti idonei a legittimare l’emissione del mandato potesse rinunciarsi
             senza traumi al criterio della “doppia punibilità”, in quanto, in ultima analisi, il
             vincolo scaturente per lo Stato italiano - rectius: per i suoi organi giurisdizionali
             - dal mandato di arresto avrebbe avuto ad oggetto la sola assistenza a favore
             dell’autorità richiedente, sì da vedere assicurate le pretese di giustizia dell’ordi-
             namento cui essa appartenesse, entro un rassicurante patto di reciprocità.
                  non vi è bisogno di ricordare come, al fianco di queste prospettazioni,
             altre serbarono al centro dell’attenzione i limiti di legittima compressione della
             libertà personale per tutti quanti si trovino nel territorio italiano limiti tanto
                                                                            (4)
             più stringenti, quanto più solido e duraturo fosse il legame tra l’interessato e
             l’ordinamento giuridico italiano, come avviene per i cittadini e i residenti .
                                                                                   (5)
                  né è opportuno indugiare sulle soluzioni tecniche che il nostro parlamen-
             to, nel varare la legge attuativa, impegnò per confermare, senza sacrificio delle
             finalità o dell’ispirazione mutualistica del m.a.e., i minimi irrinunciabili per pro-
             cedere alla consegna.


             (3)  Cfr., ispirato dal tentativo di stemperare il problema della doppia incriminazione, il contributo
                  di PiCoTTi, Il mandato d’arresto europeo tra principio di legalità e doppia incriminazione, in E. SELvaGGi
                  (a cura di), Mandato d’arresto europeo dall’estradizione alle procedure di consegna, Torino, 2005, 33 ss.
             (4)  impostazione delineata in una serie di scritti, tra i quali si richiamano, in questa sede, in par-
                  ticolare CaianiELLo, vaSSaLLi, Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto euro-
                  peo, in CASS. PEN., 2002, 462 ss.; a. CaSSESE, Il recepimento da parte italiana della Decisione quadro
                  sul mandato d’arresto europeo, in DIR. PEN. PROC., 2003, 1565 ss.
             (5)  fondamentale, al riguardo, la pronuncia del 4 giugno 2010, n. 227, della Corte costituzionale.
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