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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




             braio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’UE del principio del reci-
             proco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie).
                  a parte il carattere più circoscritto dei provvedimenti ora citati, si deve
             rimarcare come essi, nel solco di un atteggiamento di maggior cautela, preve-
             dano, in alcuni casi - come nell’art. 11 del Decreto Legislativo 36 del 2016 o
             nell’art. 10 del Decreto Legislativo 37 del 2016 - che, in sede di riconoscimento
             della richiesta dall’estero, «la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la
             definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello
             stato di emissione, e le fattispecie medesime» formula nella quale il termine «fat-
             tispecie» sta appunto a indicare quelle per le quali non opererebbe il requisito
             della “doppia incriminazione”.
                  alla luce del tenore di simili disposizioni, non è escluso che una forma di
             controllo giurisdizionale, benché meno incisivo di quello sviluppato ai sensi del-
             l’art. 8 della Legge 69 del 2005, debba svilupparsi, almeno al fine di stabilire se
             il tipo di reato di volta in volta sottostante la richiesta dell’autorità emittente
             corrisponda effettivamente, secondo la legge del Paese emittente, ad uno fra i
             titoli  inclusi  nell’elenco  operato  dalla  legge,  sottratti  alla  regola  della  doppia
             incriminazione. né può dirsi esclusa a priori un’interpretazione più stringente
             della formula, che da essa desuma la possibilità di un controllo da parte del giu-
             dice dell’esecuzione sulla correttezza della qualificazione richiamata dall’autori-
             tà estera, alla luce degli elementi risultanti dalla concreta ipotesi criminosa che
             abbia dato luogo alla richiesta: una verifica che, a me sembra, qualora ammessa,
             non si porrebbe in contrasto con il “mutuo riconoscimento”, elevato, come
             noto,  a  generale  principio  regolativo  interno,  ancorché  di  valore  sussidiario
             rispetto all’applicazione del diritto primario o derivato dell’UE, dall’art. 696-bis
             c.p.p., introdotto dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149.
                  il contrasto sembrerebbe invero da escludere perché l’art. 696-quinquies
             c.p.p. chiarisce opportunamente, anch’esso con portata generale, che quel che
             deve reputarsi sottratto all’autorità giudiziaria interna in virtù del mutuo rico-
             noscimento è il sindacato sulle «ragioni di merito» del provvedimento estero,
             non certo il controllo sulle preliminari condizioni della sua esecuzione.
                  Per contro, la deviazione dal modello che definirei dell’affidamento con-
             sapevole, seguìto nell’attuazione del mandato di arresto europeo, a favore di un
             affidamento secco, meno sorvegliato, alla legislazione dello Stato di emissione,
             riscontrabile nella disciplina dell’o.e.i., rappresenta, a mio avviso, almeno dal
             punto di vista del principio penalistico di stretta legalità, un’involuzione.





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