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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




                       Cass. Sez. I, 24 gennaio 2018/16 aprile 2018, n. 16893

             Violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio - Addormentamento mediante
             volontaria predisposizione al sonno - Configura il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p.

                  Il militare comandato in un servizio di guardia regolato da consegne suf-
             ficientemente precise, che si addormenta dopo essersi volontariamente predi-
             sposto  al  sonno,  commette  il  reato  di  violata  consegna  di  cui  all’art.  120
             c.p.m.p., trattandosi di condotta incompatibile con qualunque servizio che pre-
             suppone un’attenzione vigile e continuativa in orari prestabiliti. La sentenza in
             esame afferma la configurabilità del reato di violata consegna, di cui all’art. 120
             del codice di pace, nella condotta del militare che volontariamente si pone a
             dormire, con conseguente illecita interruzione di un servizio regolato da con-
             segne.
                  La decisione appare interessante, invero, non tanto perché è stato ribadito
             l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui l’addormen-
             tamento doloso integra il reato di violata consegna, quanto perché essa induce
             a formulare qualche specifica riflessione sul reato “gemello” di cui all’art. 118
             c.p.m.p., (Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in ser-
             vizio di sentinella, vedetta o scolta), reato che condivide con quello immediata-
             mente successivo (art. 119 c.p.m.p.: Militare di sentinella, vedetta o scolta, che
             si addormenta) la particolare qualificazione del soggetto attivo, che si caratte-
             rizza per la tipologia del servizio svolto.
                  La configurazione giuridica delle tre fattispecie, inserite in un contesto che
             comprende anche altri reati lesivi di servizi regolati da consegne, ha costituito
             motivo di ampi dibattiti in dottrina. Non è questa la sede per un esame com-
             plessivo della materia, nella quale una delle più complesse questioni riguarda,
             come noto, proprio il cuore delle varie fattispecie, ossia cosa debba intendersi
             per servizio regolato da consegne e quale nozione di “consegna” sia stata fatta
             propria dal codice.
                  Volendo quindi restare alle peculiari criticità che la sentenza lascia intrav-
             vedere, osserviamo che esse per un verso scaturiscono dall’esistenza stessa di
             un reato volto a punire specificamente la condotta di addormentamento, il che
             ha richiesto una articolata riflessione in ordine ai tratti distintivi che lo caratte-
             rizzano rispetto ai generici reati di violata consegna e, per altro verso, le formule
             utilizzate dal legislatore codicistico per definire il fatto sotto il profilo del sog-
             getto attivo.
                  In ordine al primo aspetto, la prevalente dottrina e una giurisprudenza


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