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COMMENTARIO AL CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Codice dell’ordinamento militare
Libro IV
Col. Fausto BASSETTA
Titolare di Cattedra di Diritto Militare Personale Militare
Scuola Ufficiali Carabinieri
Titolo I MILITARE
Disposizioni Generali
DELL'ORDINAMENTO
Capo I
Dei Militari
Art. 621. Acquisto dello stato di militare
1. È militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria,
nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme CODICE
del presente codice.
2. Il servizio è prestato: AL
a) su base volontaria [in tempo di pace]; (1)
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti sta- COMMENTARIO
biliti dal libro VIII del presente codice.
3. Lo stato di militare si acquisisce all’atto dell’arruolamento e si conserva
anche durante lo stato di:
a) disperso;
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti
armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in mis-
sioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regola-
mento.
4. È arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare
incondizionato e inserito in un’organizzazione militare dello Stato o legittima-
(1) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
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