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CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE
L’art. 621, co. 1, c.m. inoltre, evidenzia anche come la militarità non è connessa esclusiva-
mente con situazioni di servizio attivo, ma si estende alla posizione di congedo dell’interes-
sato, per la quale lo stato di militare risulta attenuato, cioè rilevante solo per determinate fat-
tispecie.
Infine, il rinvio contenuto nel co. 1 a quanto stabilito dalle norme del codice militare, in tema
di attribuzione dello status militis, porta a escludere la possibilità di estendere la qualifica di
militare a soggetti non appartenenti alle organizzazioni ivi espressamente contemplate,
neanche in via interpretativa.
II. L’art. 621, comma 2, c.m. riproduce nella sostanza l’art. 1, co. 1, d.P.R. n. 545/1986 e
l’art. 1, co. 6, l. 14 novembre 2000, n. 331 (“6. Le Forze armate sono organizzate su base
obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge”). Il co. 2
dispone che il servizio è prestato esclusivamente su base volontaria (la dizione “in tempo di
pace” è stata espunta dalla dall’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 20/2012) e anche su base obbli-
gatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 1929 c.m. La norma stabi-
lisce quali siano le due uniche modalità di espletamento del servizio militare e, conseguen-
temente, le due forme di alimentazione degli organici dello strumento militare:
- il servizio militare volontario, come forma preferenziale ed ordinaria, sia in tempo di pace
sia in tempo di guerra, circostanza enfatizzata ancor più dopo la modifica recata dall’art. 4,
co. 1, lett. a), d.lgs. n. 20/2012;
- il servizio militare obbligatorio, come modalità eccezionale e solo a determinate condizioni.
III. L’art. 621, comma 3, c.m. costituisce una sintesi di tutte le norme che disciplinano l’ac-
quisto dello stato giuridico relativamente alle diverse categorie dei militari: ufficiali (art. 1,
co. 1, l. 10 aprile 1954, n. 113), sottufficiali (art. 1, co. 1, l. 31 luglio 1954, n. 599), appuntati
e carabinieri (art. 1, co. 1, l. 18 ottobre 1961, n. 1168), militari di truppa obbligati alla leva
(art. 7, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237), volontari in ferma prefissata (art. 12, co. 2 e 5, d.lgs.
8 maggio 2001, n. 215). Sono cristallizzati, per esigenze di certezza e sistematicità, principi
e nozioni consolidate nella giurisprudenza e nella dottrina .
(3)
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La norma stabilisce che la qualità di militare di un cittadino costituisce un vero e proprio
stato giuridico, come particolare posizione giuridica soggettiva all’interno dell’ordinamento
statale. In termini sociologici e tecnico-amministrativi si parla anche di condizione militare
per evidenziare il particolare stato giuridico del cittadino qualificato come militare.
Questo particolare stato giuridico si acquisisce con l’arruolamento che è il provvedimento
amministrativo che attribuisce la peculiare qualità soggettiva di militare al cittadino ricono-
sciuto idoneo al servizio incondizionato e come tale inserito in una organizzazione militare
dello Stato o da questi riconosciuta. È necessario distinguere tra:
- il personale volontario, per il quale l’arruolamento, meglio ancora l’iscrizione nel ruolo
militare per il quale il cittadino ha concorso pubblicamente con esito vittorioso, si ha o con
l’atto di nomina nel grado, ai sensi dell’art. 793, co. 1, c.m o con l’atto di incorporazione, ai
sensi dell’art. 793, co. 2, lett. b), c.m. (ipotesi speciale è quella contemplata dall’art. 674 c.m.
per gli ufficiali di complemento a nomina diretta);
- il personale obbligato al servizio militare, per il quale l’arruolamento si ha al termine delle
visite di leva in caso di idoneità, ai sensi dell’art. 1961 c.m.
Si è voluto anche specificare la continuità della posizione giuridica soggettiva di militare
anche per il tempo in cui esso è disperso, prigioniero di guerra o privato della libertà perso-
nale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti
armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato, in linea con
quanto già indicato dall’art. 55, co. 1, d.P.R. n. 545/1986, ma completando la precedente
(3) Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 1° luglio 2003, NEROZZI, in FORO IT., 2004, II, 217; sul concetto di
arruolamento di mercenari nel diritto internazionale, cfr. Trib. Bari, 18 ottobre 2004 e 1° ottobre 2004,
in FORO IT., 2005, II, 90.
(4) Sui soggetti, v. E. BOURSIER NIUTTA, A. ESPOSITO, Elementi di diritto disciplinare militare, Roma, 2004, 47
ss.; D. BRUNELLI, Art. 1, in S. RIONDATO (a cura di), Il Nuovo ordinamento disciplinare delle Forze armate,
Padova, 1995, 49 ss.; F. BASSETTA, Artt. 621-632, in R. DE NICTOLIS, V. POLI, V. TENORE, Commentario
all’ordinamento militare, vol. IV, tomo II, Roma, 2011, 71 ss.
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