Page 103 - Rassegna 2018-2
P. 103
COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
La giurisprudenza ha chiarito che l’atto amministrativo che dispone l’esecuzione delle pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ha natura strettamente vincolata e
costituisce un atto meramente applicativo, privo quindi di autonoma forza provvedimentale,
in quanto l’Amministrazione, dopo aver conosciuto la sentenza penale irrevocabile ed aver
provveduto ad acquisire il certificato sullo stato di esecuzione, è necessariamente tenuta ad
adottare il conseguente provvedimento .
(11)
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell’art. 29 c.p., consegue alla condanna
all’ergastolo e alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni; inol-
tre, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delin-
quere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Si tenga presente, in tema di applicazione di pene accessorie, l’elaborazione giurisprudenzia-
le, per la quale:
- le pene accessorie, in quanto conseguenti di diritto alla sentenza di condanna, come effetti
penali della stessa, ai sensi dell’art. 20 c.p., possono essere eseguite in qualsiasi momento
dalla formazione del giudicato e, diversamente dalle pene principali, non sono soggette a
prescrizione ;
(12)
- l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e la condanna al
pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie
per legge, possono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ricorso per cas-
sazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di provvedere al riguar-
do ;
(13)
- la Corte di Cassazione può porre rimedio all’omessa applicazione di una pena accessoria,
obbligatoria e predeterminata “ex lege” in specie e durata, con la procedura di correzione
degli errori prevista dall’art. 619 c.p.p. ;
(14)
- l’erronea applicazione, da parte del giudice di cognizione, di una pena accessoria predeter-
minata per legge nella specie e nella durata può essere rilevata, anche dopo il passaggio in
giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione ovvero, quando venga dedotta in sede
di legittimità, anche dalla Suprema Corte .
(15)
IV. L’art. 622, co. 1, lett c), c.m. prevede come ultima ipotesi di perdita dello stato di militare
l’applicazione delle pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego a seguito di con-
danna per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 32-quinquies
c.p., introdotto dall’art. 5, l. 27 marzo 2001, n. 97, e, successivamente, modificato dall’art. 1,
co. 75, lett. b), l. 6 novembre 2012, n. 190 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n.
69.
In particolare, la norma prevede che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore
a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma (peculato), 317 (concussione),
318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione
indebita a dare o promettere utilità), e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica.
L’ipotesi è stata introdotta all’interno dell’art. 622 c.m. come elemento di assoluta novità,
rispetto alle tradizionali pene accessorie che da sempre hanno determinato la perdita dello
stato di militare. La ratio sottesa alla previsione di ricondurre alla perdita dello stato di mili-
(11) Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo - 18 maggio 2017, n. 1182.
(12) Cass. pen. Sez. I, 6 luglio 2016, n. 33541 (rv. 267463), in CED CASSAZIONE, 2016.
(13) Cass. pen. Sez. VI, 21 gennaio 2016, n. 3253 (rv. 266501), in CED CASSAZIONE, 2016.
(14) Cass. pen. Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 4300 (rv. 254486), in CED CASSAZIONE, 2013.
(15) Cass. pen. Sez. Unite, 27 novembre 2014, n. 6240, in QUOTIDIANO GIURIDICO, 2015, nota MONTAGNA;
Cass. pen. Sez. I, 30-11-2012, n. 1800 (rv. 254288), in CED CASSAZIONE, 2013; Cass. pen. Sez. I, 13
ottobre 2010, n. 38245 (rv. 248300), in CED CASSAZIONE, 2010.
102