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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
II. Le disposizioni contenute nel codice dell’ordinamento militare, che si premurano di ren-
dere pieno ed effettivo il principio di pari trattamento tra personale militare maschile e fem-
minile, sono le seguenti:
- art. 639 c.m., sul reclutamento volontario femminile;
- art. 716 c.m., sul personale femminile in formazione;
- art. 1033 c.m., sull’avanzamento del personale femminile;
- art. 1467 c.m., sull’applicazione del principio di pari opportunità;
- art. 1468 c.m., sul divieto di discriminazioni e molestie;
- art. 1494 c.m., in materia di tutela della maternità e della gravidanza.
Art. 624. Rapporti con la legge penale militare
1. Rimangono ferme le definizioni e classificazioni del personale militare
e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guerra.
I. L’art. 624 c.m. disciplina i rapporti tra codice dell’ordinamento militare e codici penali
militari . La norma stabilisce che rimangono ferme le definizioni e classificazioni del per-
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sonale militare e assimilato effettuate dalle leggi penali militari in tempo di pace e di guer-
ra. L’art. 624 c.m., in sostanza, chiarisce che tutte le definizioni recate dalle leggi penali
militari, per individuare sia l’ambito della giurisdizione militare che la disciplina sostanzia-
le applicabile al personale militare, rimangono insensibili alle disposizioni recate dal libro
IV c.m.; si tratta di una previsione meramente confermativa dello stato attuale dei rapporti
fra legge penale militare e «statuto» del personale militare quale si è andato evolvendo nel
tempo .
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Si tenga presente che la legge penale militare fornisce, ai fini della sua applicazione, le nozio-
ni di militare in servizio attivo alle armi e di militare considerato tale, di militare in congedo,
di militare in congedo assoluto, di assimilato ai militari e di iscritto ai corpi civili militarmen-
te ordinati. Inoltre, la legge penale militare prende in considerazione anche altre figure sog-
gettive, come i piloti e i capitani di navi mercantili o aeromobili civili e, in generale, gli estra-
nei alle Forze armate.
Per completezza, dobbiamo citare anche l’art. 103, ultimo comma, Cost., che introduce la
figura di appartenente alle Forze armate, al fine di delimitare soggettivamente la giurisdizio-
ne penale militare in tempo di pace. La non coincidenza tra la nozione costituzionale di
appartenente alle Forze armate e quella recata dal diritto amministrativo militare è di tutta
evidenza a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 429 del 1992 . Nella circo-
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stanza la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 103, 3º
comma, cost., l’art. 263 c.p.m.p., nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le
persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle
armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato. In sintesi, mentre per il
diritto amministrativo militare è appartenente alle Forze armate il militare dall’arruolamento
alla collocazione in congedo assoluto, ai sensi dell’art. 103, 3° comma, Cost. è appartenente
alle Forze armate solo il militare in servizio attivo alle armi o considerato tale.
II. Le definizioni e le classificazioni del personale militare sono effettuate dalla legge penale
militare nei primi articoli del codice penale militare di pace. L’art. 1 c.p.m.p. fornisce un qua-
dro sintetico dei destinatari della legge penale militare, definendo l’applicazione di tale legge
rispetto alle persone .
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(19) F. BASSETTA, Codice: artt. 621-625, cit., 85 ss.
(20) In termini la relazione illustrativa, p. 148.
(21) Corte Cost., sent. 10 novembre 1992, n. 429, in FORO IT. 1993, parte I, col. 1774.
(22) V. M. NUNZIATA, Corso di diritto penale militare, Napoli, 2004, 25 ss.
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