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CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE



                  12 , 21 co. 3 , 23-bis, co. 9 , e 28 co. 8 , d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per i quali al per-
                             (45)
                    (44)
                                                  (47)
                                        (46)
                  sonale militare non si applicano gli istituti ivi previsti per il personale del pubblico impiego
                  privatizzato .
                           (48)
                  L’art. 625, co. 1, c.m., ha indotto la giurisprudenza maggioritaria ha formulare il principio
                  dell’autosufficienza dell’ordinamento militare, per il quale al personale appartenente a tale
                  ordinamento si applicano esclusivamente gli istituti contemplati dal codice militare o ai quali
                  il codice militare fa espresso rinvio . Bisogna tener presente che, fermo restando il disposto
                                             (49)
                  dell’art. 2267, co. 2, c.m., per il quale le disposizioni del codice militare e del relativo rego-
                  lamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate
                  solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni ivi contenute,
                  la legislazione successiva al codice militare potrebbe sempre disporre diversamente.
                  Rimane salva l’applicazione dei principi generali che governano tutto il personale pubblico,
                  indipendentemente dall’appartenenza alle categorie contrattualizzate o meno; ne costituisce
                  esempio l’istituto del comando presso altre amministrazioni, disciplinato dagli artt. 56 e 57,
                  t.u. imp. civ. St., e delle specifiche norme di settore a carattere economico (art. 2, co. 91, l.
                  24 dicembre 2007, n. 244).
                  III. L’art. 625, comma 2, c.m., in relazione al personale civile dell’Amministrazione della
                  difesa, tiene ferma la disciplina generale dettata per il personale alle dipendenze delle pub-
                  bliche amministrazioni rinviando all’apposito libro V per l’individuazione della normativa di
                  dettaglio relativa non solo al personale in rapporto di lavoro subordinato ma anche a quello,
                  sempre civile, che presta a qualunque titolo servizio in favore dell’Amministrazione della
                  difesa e delle Forze armate. La norma è in sistema con l’art. 1525, co. 1, c.m., per il quale al
                  personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al rapporto
                  di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni conte-
                  nute nel titolo II, del libro V, c.m., che riguardano:
                  - la determinazione della dotazione organica e il reimpiego (artt. 1526-1529 c.m.; artt. 964-
                  967 r.m.);
                  - la formazione (art. 1529-bis c.m.);
                  - i docenti (artt. 1530-1531 c.m.; artt. 968-974 r.m.);
                  - il trattamento economico di missione fuori sede (art. 1532 c.m.).
                  IV. L’art. 625, comma 3, c.m., tiene ferma la disciplina speciale per le categorie di personale
               (42)   La norma prevede che, in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, per le ammi-
                    nistrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di poli-
                    zia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore.
               (43)   La norma prevede che, in materia di dirigenza, restano salve le particolari disposizioni concernenti le
                    carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
               (44)   Le norme prevedono che, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali, per le amministrazioni che
                    esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di polizia, la ripartizione delle attri-
                    buzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. Inoltre, per il personale
                    di cui all’art. 3, co. 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere rego-
                    lato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
               (45)   La norma prevede che, in materia di responsabilità dirigenziale, restano ferme le disposizioni vigenti
                    per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.
               (46)   La norma prevede che, in tema di disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato, le medesi-
                    me non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia.
               (47)   La norma prevede che, in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, restano
                    ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia e
                    delle Forze armate.
               (48)   C.G.A.R.S., 5 febbraio 2015, n. 105.
               (49)   Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2018, n. 1613; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5117; Cons.
                    Stato, sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993; Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2017, n. 2571; Cons. Stato, sez.
                    IV, 22 marzo 2017, n. 1301; Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 887; Cons. Stato, sez. IV, 23 mag-
                    gio 2016, n. 2113; Cons. Stato, sez. II, 4 novembre - 9 dicembre 2015, n. 3337; Cons. Stato, sez. IV, 31
                    maggio 2012, n. 3268; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2012, n. 1908.
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