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CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE
In particolare, la norma stabilisce che la legge penale militare si applica, in linea generale, ai
militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali e, allo stesso tempo, rinvia anche ai casi
nei quali la legge penale militare si applica inoltre ai militari in congedo, a quelli in congedo
assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra
persona estranea alle Forze armate.
L’art. 2 c.p.m.p. collega il concetto di militare a quello di appartenente a una determinata
organizzazione militare, stabilendo che sotto la denominazione di militari si comprendono
quelli dell’Esercito (compresi quelli dell’Arma dei carabinieri, al tempo della codificazione
penale militare inserita all’interno dell’Esercito), della Marina, dell’Aeronautica e della
Guardia di finanza.
L’art. 16 c.p.m.p. introduce la nozione di militare di fatto, stabilendo che la legge penale
militare si applica alle persone appartenenti alle Forze armate, ancorché sia successivamen-
te dichiarata la nullità dell’arruolamento o l’incapacità di appartenere alle stesse Forze
armate.
In sintesi, vengono individuate le seguenti figure soggettive di militari ai fini dell’applicazio-
ne della legge penale militare:
- militari in servizio alle armi;
- militari considerati in sevizio alle armi;
- militari in congedo;
- militari in congedo assoluto;
- assimilati ai militari;
- militari di fatto.
III. L’art. 3 c.p.m.p. contempla l’applicazione della legge penale militare ai militari in servi-
zio alle armi, indicando i limiti temporali entro i quali un militare deve appunto intendersi
in servizio alle armi .
(23)
In particolare, la norma prevede che, relativamente agli ufficiali, gli stessi sono in servizio
alle armi dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della
notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi , al di fuori degli
(24)
ufficiali di complemento di prima nomina che, ai sensi dell’art. 9 c.p.m.p., sono considerati
in congedo dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento
stabilito per iniziare il servizio di prima nomina. Relativamente agli altri militari, il servizio
alle armi decorre dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui,
inviati in congedo, si presentano all’autorità competente del comune di residenza da essi
prescelto, o se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimen-
to, che li colloca fuori del servizio alle armi .
(25)
La norma, inoltre, stabilisce che l’assenza del militare dal servizio alle armi per licenza,
ancorché illimitata, per infermità, per custodia cautelare, o per altro analogo motivo, non
esclude l’applicazione della legge penale militare.
Inoltre, l’art. 6 c.p.m.p. stabilisce che ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la
legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al
loro rinvio in congedo.
La posizione di militare in servizio alle armi prevista dalla legge penale militare coincide con
le seguenti situazioni giuridiche soggettive previste dal codice militare:
- militari in servizio permanente, di cui agli artt. 874, co. 1, lett. a), c.m.;
- militari in servizio temporaneo, di cui all’art. 874, co. 1, lett. b), c.m.;
- militari in congedo, temporaneamente richiamati o trattenuti in servizio, di cui all’art. 879,
co. 1, lett. a), c.m.
(23) V. D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, Milano, 2007, 179 ss.; R. VENDITTI, Il diritto penale mili-
tare nel sistema penale italiano, Milano, 1997, 57 ss.;
(24) Cfr. Cass. pen., sez. I, 23 novembre 1995, in CED CASSAZIONE, rv. 203270.
(25) Cfr. Corte cost., 26 marzo 1998 n. 73, in GIUR. COSTIT., 1998, 735; Cass. pen., 21 novembre 1983, in
CASS. PEN., 1985, 951; Cass. pen., 21 maggio 1983, in FORO IT., 1984, II, 162.
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