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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Art. 622. Perdita dello stato di militare.
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente:
a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del
codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza
penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;
c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32-quinquies
del codice penale.
I. L’art. 622 c.m. stabilisce un principio fondamentale: lo status di militare, una volta acqui-
sito - di massima - non si perde mai, conservandosi, sia pur come manifestazione di appar-
tenenza morale, quando si transita nel congedo assoluto .
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Esiste, comunque, la possibilità di perdere lo status di militare per indegnità e le altre cause
specificate dall’art. 622 c.m. Quest’ultima norma riproduce - direttamente o tramite la tec-
nica del rinvio - le norme dell’ordinamento militare che privano il soggetto della qualità di
militare ab imis, con effetto ex tunc e senza possibilità di riammissione nel consorzio militare
(come avviene invece per talune ipotesi di perdita del grado previste dall’ordinamento: per
rimozione, per perdita della cittadinanza, per irreperibilità ecc.) . Storicamente un effetto
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giuridico così grave è stato sempre giustificato per la presenza di una condanna penale che
abbia accertato la commissione di fatti di tale disvalore (ritenuti ex lege incompatibili con il
permanere della qualità di militare) da condurre all’applicazione di particolari pene accesso-
rie. L’art. 622 c.m., in sede di ricognizione normativa, elenca le pene accessorie alle quali è
ricondotto tale effetto:
- la degradazione (prevista dagli artt. 28 e 31 rispettivamente del codice penale militare di
pace e del codice penale militare di guerra);
- l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, irrogata anche da una sentenza straniera ricono-
sciuta (secondo quanto già disponeva l’art. 6, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237);
- l’estinzione del rapporto di impiego a seguito di condanna per i più gravi reati contro la
pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 32-quinquies c.p.
La disposizione normativa, d’altra parte, consente di superare alcune perplessità applicative
relative agli istituti della degradazione e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
II. La degradazione, di cui all’art. 28 c.p.m.p., si applica a tutti i militari , è perpetua e priva
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il condannato:
- della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare
qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato;
- delle decorazioni.
La condanna all’ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque
anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a
delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari,
importano la degradazione.
(7) F. BASSETTA, Codice: artt. 621-625, cit., 81 ss.
(8) Cfr., sul punto, Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2010, n. 6437, in www.giustizia-amministrativa.it; sez. III, 27
febbraio 2007 n. 128/2007, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 297; con le predette pronunce è stato affermato
che in presenza della sanzione penale accessoria della rimozione dal grado, comminata dal giudice penale
ex art. 29 c.p.m.p. (che comporta di diritto anche l’effetto espulsivo dal servizio militare differito alla ces-
sazione della leva obbligatoria), l’amministrazione militare non deve attivare un procedimento disciplinare,
ma adottare un provvedimento di collocamento del militare in congedo, con il grado di soldato semplice.
(9) La pena accessoria della degradazione, che consegue alla condanna del militare alla reclusione per un
reato comune che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, è applicabile anche nei confronti
del militare in congedo: Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2010, n. 1364, in CED CASS., rv. 249423.
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