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CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE



                  tare comportamenti consistenti, come in questo caso, nella commissione di fatti di partico-
                  lare disvalore penale, seppur condivisibile, induce ad alcune considerazioni:
                  - per i militari la cessazione del rapporto di impiego o di servizio si ha - tra l’altro - con la
                  perdita del grado (che non fa venir meno lo stato di militare), la quale - tra le diverse ipotesi
                  - può essere ricondotta anche alla rimozione per motivi disciplinari o alla condanna penale
                  (artt. 861, 866 e 923 c.m.);
                  - le modifiche che hanno riguardato l’art. 32-quinquies c.p., in un’ottica di maggior rigore
                  repressivo, hanno recato un sensibile dislivello di intervento sanzionatorio: i presupposti per
                  l’applicazione dell’art. 32-quinquies c.p. (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore
                  a due anni), quindi della perdita dello stato di militare, sono diversi rispetto a quelli previsti
                  per la pena accessoria della rimozione (condanna alla reclusione militare per durata superio-
                  re a tre anni), che non comporta la perdita di tale status;
                  - rimane di tutta evidenza l’incongruenza per la quale la condanna per il reato di peculato
                  militare (e per l’analogo, speciale reato militare di peculato che può commettere l’appar-
                  tenente al Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383)
                  non comporta l’applicazione dell’art. 32-quinquies c.p., ma - per condanne alla reclusione
                  per un tempo inferiore a cinque anni - solo della rimozione. Si determina in tal modo
                  una stridente disparità di trattamento, della cui ragionevolezza si può fondatamente dubi-
                  tare.



               Art. 623. Personale militare femminile.
                    1. Le Forze armate si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, in
               condizioni  di  assoluta  parità,  di  personale  maschile  e  femminile,  secondo  le
               disposizioni contenute nel presente codice.

                  I. L’art. 623 c.m. rappresenta la conclusione di un particolare percorso normativo. Sino al
                  2000 l’accesso al servizio militare volontario era riservato esclusivamente a personale di
                  sesso  maschile .  Per  sanare  questo  evidente  aspetto  di  sperequazione,  quasi  unico  nel
                              (16)
                  panorama internazionale, è intervenuta la l. 20 ottobre 1999, n. 380, stabilendo, all’art 1,
                  che le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di
                  ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa e categorie equiparate delle Forze armate e del
                  Corpo della Guardia di finanza . Il successivo d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, attuativo della
                                          (17)
                  legge delega n. 380/1999, ha disciplinato tutti gli aspetti relativi al reclutamento volontario
                  del personale femminile su un piano di perfetta parità e con la previsione di specifiche
                  norme di tutela, in relazione all’eventuale stato di gravidanza e alla maternità . Il d.lgs. n.
                                                                              (18)
                  24/2000 è stato completamente assorbito dal codice delle pari opportunità tra uomo e
                  donna, approvato con d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, a norma dell’art. 6 della l. 28 novembre
                  2005, n. 246.
                  In questo contesto, l’art. 623 c.m. enuncia un principio generale e variamente declinato nei
                  diversi settori dell’ordinamento militare. In particolare, la norma riproduce l’art. 32, d.lgs. n.
                  198/2006, e stabilisce che le Forze armate si avvalgono, per l’espletamento dei propri com-
                  piti, in condizioni di assoluta parità, di personale maschile e femminile, secondo le disposi-
                  zioni contenute nello stesso codice militare.
               (16)   F. BASSETTA, Codice: artt. 621-625, cit., 84 s.; F. BASSETTA, Forze armate, cit., 179 ss.; A. BALDANZA, Ruoli
                    e posizioni di stato, in V. POLI, V. TENORE (a cura di), L’ordinamento militare, II, Milano, 2006, 102 ss.
               (17)  L’art. 1, co. 9, l. n. 380/1999 stabilisce anche che le cittadine italiane possono partecipare, su base
                    volontaria, ai concorsi per ufficiali piloti di complemento, di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
               (18)  Le ipotesi di tutela relativa allo stato di gravidanza e maternità erano espressamente disciplinate dagli
                    artt. 2, commi 3 e 4 (in tema di reclutamento), 4, commi 2 e 3 (per quanto concerne lo di stato giuri-
                    dico), 5, commi 2 e 3 (in materia di avanzamento), d.lgs. n. 24/2000.
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