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CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE
tare comportamenti consistenti, come in questo caso, nella commissione di fatti di partico-
lare disvalore penale, seppur condivisibile, induce ad alcune considerazioni:
- per i militari la cessazione del rapporto di impiego o di servizio si ha - tra l’altro - con la
perdita del grado (che non fa venir meno lo stato di militare), la quale - tra le diverse ipotesi
- può essere ricondotta anche alla rimozione per motivi disciplinari o alla condanna penale
(artt. 861, 866 e 923 c.m.);
- le modifiche che hanno riguardato l’art. 32-quinquies c.p., in un’ottica di maggior rigore
repressivo, hanno recato un sensibile dislivello di intervento sanzionatorio: i presupposti per
l’applicazione dell’art. 32-quinquies c.p. (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore
a due anni), quindi della perdita dello stato di militare, sono diversi rispetto a quelli previsti
per la pena accessoria della rimozione (condanna alla reclusione militare per durata superio-
re a tre anni), che non comporta la perdita di tale status;
- rimane di tutta evidenza l’incongruenza per la quale la condanna per il reato di peculato
militare (e per l’analogo, speciale reato militare di peculato che può commettere l’appar-
tenente al Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383)
non comporta l’applicazione dell’art. 32-quinquies c.p., ma - per condanne alla reclusione
per un tempo inferiore a cinque anni - solo della rimozione. Si determina in tal modo
una stridente disparità di trattamento, della cui ragionevolezza si può fondatamente dubi-
tare.
Art. 623. Personale militare femminile.
1. Le Forze armate si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, in
condizioni di assoluta parità, di personale maschile e femminile, secondo le
disposizioni contenute nel presente codice.
I. L’art. 623 c.m. rappresenta la conclusione di un particolare percorso normativo. Sino al
2000 l’accesso al servizio militare volontario era riservato esclusivamente a personale di
sesso maschile . Per sanare questo evidente aspetto di sperequazione, quasi unico nel
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panorama internazionale, è intervenuta la l. 20 ottobre 1999, n. 380, stabilendo, all’art 1,
che le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di
ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa e categorie equiparate delle Forze armate e del
Corpo della Guardia di finanza . Il successivo d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, attuativo della
(17)
legge delega n. 380/1999, ha disciplinato tutti gli aspetti relativi al reclutamento volontario
del personale femminile su un piano di perfetta parità e con la previsione di specifiche
norme di tutela, in relazione all’eventuale stato di gravidanza e alla maternità . Il d.lgs. n.
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24/2000 è stato completamente assorbito dal codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, approvato con d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, a norma dell’art. 6 della l. 28 novembre
2005, n. 246.
In questo contesto, l’art. 623 c.m. enuncia un principio generale e variamente declinato nei
diversi settori dell’ordinamento militare. In particolare, la norma riproduce l’art. 32, d.lgs. n.
198/2006, e stabilisce che le Forze armate si avvalgono, per l’espletamento dei propri com-
piti, in condizioni di assoluta parità, di personale maschile e femminile, secondo le disposi-
zioni contenute nello stesso codice militare.
(16) F. BASSETTA, Codice: artt. 621-625, cit., 84 s.; F. BASSETTA, Forze armate, cit., 179 ss.; A. BALDANZA, Ruoli
e posizioni di stato, in V. POLI, V. TENORE (a cura di), L’ordinamento militare, II, Milano, 2006, 102 ss.
(17) L’art. 1, co. 9, l. n. 380/1999 stabilisce anche che le cittadine italiane possono partecipare, su base
volontaria, ai concorsi per ufficiali piloti di complemento, di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
(18) Le ipotesi di tutela relativa allo stato di gravidanza e maternità erano espressamente disciplinate dagli
artt. 2, commi 3 e 4 (in tema di reclutamento), 4, commi 2 e 3 (per quanto concerne lo di stato giuri-
dico), 5, commi 2 e 3 (in materia di avanzamento), d.lgs. n. 24/2000.
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