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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




             Art. 625. Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle
             dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti specia-
              (37)
             li .
                  1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all’arti-
             colo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute
             nel presente codice .
                               (38)
                  2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio
             a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell’Amministrazione
             della difesa e delle Forze armate.
                  3.  Il  personale  religioso  impiegato  dall’Amministrazione  della  difesa,  il
             personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale
             militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di
             Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.

               I. L’art. 625 c.m. disciplina i rapporti tra l’ordinamento del personale militare e l’ordinamen-
               to generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e degli altri ordina-
               menti speciali e rinvia all’art. 19, l. 4 novembre 2010, n. 183, in tema di riconoscimento della
               specificità del personale militare . In particolare, l’art. 19, l. n. 183/2010, stabilisce che ai
                                        (39)
               fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impie-
               go e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del
               ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
               nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculia-
               rità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti,
               per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza
               interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
               impieghi in attività usuranti. La disciplina attuativa dei predetti princìpi e indirizzi è definita
               con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occor-
               renti risorse finanziarie. La giurisprudenza ha chiarito che sino a quando la disciplina attua-
               tiva richiamata dall’art. 19, l. n. 183/2010, non interverrà e non detterà disposizioni speciali
               e derogatorie, la disciplina comune in materia, tra l’altro, di assistenza ai familiari disabili
               potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate . La norma, infine,
                                                                      (40)
               prevede che il Consiglio centrale di rappresentanza militare partecipa alle attività negoziali
               svolte in attuazione delle predette finalità, con riguardo al trattamento economico del per-
               sonale militare.
               II. L’art. 625, comma 1, c.m., nell’affermare che al personale militare si applicano, oltre ai
               principi e agli indirizzi di cui all’art. 19, l. n. 183/2010, le disposizioni contenute nel libro IV
               c.m., ribadisce, per esigenze di completezza e chiarezza sistematica, che lo «statuto» del per-
               sonale militare è solo quello individuato dalla specifica normativa di settore.
               In tal senso dispongono espressamente gli artt. 3 co. 1 , 6 co. 5 , 15 co. 1 , 19, co. 11 e
                                                          (41)
                                                                  (42)
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             (37)   Rubrica così sostituita dall’art. 4, co 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
             (38)   Comma così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 248/2012.
             (39)   F. BASSETTA, Codice: artt. 621-625, cit., 91 s.
             (40)   Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2013, n. 1903, in FORO AMM. - Cons. Stato, 2013, 924 (m); Cons. Stato, sez.
                  IV, 5 marzo 2013, n. 1347 in FORO AMM. - Cons. Stato, 2013, 672 (m); Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio
                  2013, n. 1005, in FORO IT., 2013, parte III, col. 201; Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2012, n. 5716,
                  in GIORNALE DIR. AMM., 2013, 76 (m).
             (41)   La norma prevede che, in deroga all’art. 2, co. 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001, che stabilisce in generale il rap-
                  porto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, rimangono disciplinati dai rispettivi
                  ordinamenti il personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
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