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CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE
armi ai sensi dell’art. 5, nn. 4, 5 e 6, c.p.m.p., e dell’art. 6, c.p.m.p., in tema di militari in con-
gedo richiamati in servizio alle armi, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare
si applica quando commettono alcuno dei reati ivi espressamente elencati . Al di fuori dei
(31)
reati elencati nell’art. 7 c.p.m.p., i militari in congedo sono da considerare alla stessa stregua
degli estranei alle Forze armate, ai sensi dell’art. 13 c.p.m.p.
In sostanza, la normativa penale individua la categoria dei militari in congedo per sottrazio-
ne rispetto a quella dei militari in servizio o considerati tali.
La posizione del militare in congedo contemplata dalla legge penale militare coincide con
quella prevista dall’art. 879 c.m., a esclusione dell’ipotesi prevista dalla lett. a), co. 1, della
stessa norma.
VI. L’art. 8 c.p.m.p. contempla la cessazione dell’appartenenza alle Forze armate dello Stato
che corrisponde al collocamento in congedo assoluto.
In particolare, la norma stabilisce che, agli effetti della legge penale militare, cessano di
appartenere alle Forze armate dello Stato:
- gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento che stabilisce la -
cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
- gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento, ai sensi di una sentenza
additiva della Corte costituzionale .
(32)
Solo in particolari ipotesi la qualità di militare in congedo assoluto è rilevante ai fini dell’ap-
plicazione della legge penale militare , altrimenti anche costoro sono considerati come
(33)
estranei alle Forze armate in base all’art. 13 c.p.m.p.
La posizione del militare in congedo assoluto prevista dalla legge penale militare coincide
con quella contemplata dall’art. 880, co. 1, lett. f) e 6, c.m.
VII. L’art. 10 c.p.m.p. contempla gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militar-
mente ordinati .
(34)
In particolare, la norma, per gli assimilati ai militari stabilisce, che la legge penale militare si
applica agli stessi:
- nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali (ora dal codice militare);
- per i reati commessi mentre si trovano in stato di custodia cautelare in un carcere militare.
L’art. 1555 c.m. sancisce che i cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale
militare soltanto in caso di mobilitazione e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle
Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.
VIII. L’art. 16 c.p.m.p. contempla l’ipotesi di nullità dell’arruolamento, di incapacità e di
prestazione di fatto del servizio alle armi, definendo i cosiddetti militari di fatto .
(35)
In particolare, la norma stabilisce che la legge penale militare si applica alle persone appar-
tenenti alle Forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia
dichiarata la nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle Forze stesse,
(militare di fatto in senso lato) e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi
(militare di fatto in senso stretto) .
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(30) V. D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, cit., 21 ss.
(31) Cfr. Cass. pen., sez. VI, 17 dicembre 1997, cit.; Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1995, in CED CASSAZIONE, rv 202719.
(32) Cfr. Corte cost., 20 dicembre 1989 n. 556, in Rass. giust. mil., 1990, 60. V. D. BRUNELLI, Art. 8, in D.
BRUNELLI, G. MAZZI, Codici penali militari, cit., 23 ss., IN GIURISPRUDENZA, cfr. Cass. pen., sez. I, 5 marzo
1999, in CED CASS., rv 213703.
(33) Si veda, ad esempio, l’art. 241 c.p.m.p., in tema di reati di insubordinazione e abuso di autorità.
(34) V. M. NUNZIATA, Corso di diritto penale militare, cit., 32 ss.; R. VENDITTI, Il diritto penale militare nel sistema
penale italiano, cit., 66 ss.
(35) V. D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, cit., 23 s.; S. RIONDATO, Diritto penale militare, Padova,
1998, 160 ss.
(36) Sulla distinzione in dottrina tra militare di fatto in senso lato e in senso stretto con le correlate proble-
matiche applicative, v. D. BRUNELLI, Art. 16, in D. BRUNELLI, G. MAZZI, Codici penali militari, cit., 36 ss.,
IN GIURISPRUDENZA, cfr. Corte cost., 28 maggio 1987 n. 207, in CONS. STATO, 1987, II, 911.
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