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CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE



                  armi ai sensi dell’art. 5, nn. 4, 5 e 6, c.p.m.p., e dell’art. 6, c.p.m.p., in tema di militari in con-
                  gedo richiamati in servizio alle armi, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare
                  si applica quando commettono alcuno dei reati ivi espressamente elencati . Al di fuori dei
                                                                           (31)
                  reati elencati nell’art. 7 c.p.m.p., i militari in congedo sono da considerare alla stessa stregua
                  degli estranei alle Forze armate, ai sensi dell’art. 13 c.p.m.p.
                  In sostanza, la normativa penale individua la categoria dei militari in congedo per sottrazio-
                  ne rispetto a quella dei militari in servizio o considerati tali.
                  La posizione del militare in congedo contemplata dalla legge penale militare coincide con
                  quella prevista dall’art. 879 c.m., a esclusione dell’ipotesi prevista dalla lett. a), co. 1, della
                  stessa norma.
                  VI. L’art. 8 c.p.m.p. contempla la cessazione dell’appartenenza alle Forze armate dello Stato
                  che corrisponde al collocamento in congedo assoluto.
                  In particolare, la norma stabilisce che, agli effetti della legge penale militare, cessano di
                  appartenere alle Forze armate dello Stato:
                  - gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento che stabilisce la -
                  cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
                  - gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento, ai sensi di una sentenza
                  additiva della Corte costituzionale .
                                            (32)
                  Solo in particolari ipotesi la qualità di militare in congedo assoluto è rilevante ai fini dell’ap-
                  plicazione  della  legge  penale  militare ,  altrimenti  anche  costoro  sono  considerati  come
                                                (33)
                  estranei alle Forze armate in base all’art. 13 c.p.m.p.
                  La posizione del militare in congedo assoluto prevista dalla legge penale militare coincide
                  con quella contemplata dall’art. 880, co. 1, lett. f) e 6, c.m.
                  VII. L’art. 10 c.p.m.p. contempla gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militar-
                  mente ordinati .
                              (34)
                  In particolare, la norma, per gli assimilati ai militari stabilisce, che la legge penale militare si
                  applica agli stessi:
                  - nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali (ora dal codice militare);
                  - per i reati commessi mentre si trovano in stato di custodia cautelare in un carcere militare.
                  L’art. 1555 c.m. sancisce che i cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale
                  militare soltanto in caso di mobilitazione e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle
                  Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.
                  VIII. L’art. 16 c.p.m.p. contempla l’ipotesi di nullità dell’arruolamento, di incapacità e di
                  prestazione di fatto del servizio alle armi, definendo i cosiddetti militari di fatto .
                                                                                (35)
                  In particolare, la norma stabilisce che la legge penale militare si applica alle persone appar-
                  tenenti  alle  Forze  armate  dello  Stato,  ancorché,  posteriormente  al  reato  commesso,  sia
                  dichiarata la nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle Forze stesse,
                  (militare di fatto in senso lato) e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi
                  (militare di fatto in senso stretto) .
                                            (36)
               (30)   V. D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, cit., 21 ss.
               (31)   Cfr. Cass. pen., sez. VI, 17 dicembre 1997, cit.; Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1995, in CED CASSAZIONE, rv 202719.
               (32)   Cfr. Corte cost., 20 dicembre 1989 n. 556, in Rass. giust. mil., 1990, 60. V. D. BRUNELLI, Art. 8, in D.
                    BRUNELLI, G. MAZZI, Codici penali militari, cit., 23 ss., IN GIURISPRUDENZA, cfr. Cass. pen., sez. I, 5 marzo
                    1999, in CED CASS., rv 213703.
               (33)   Si veda, ad esempio, l’art. 241 c.p.m.p., in tema di reati di insubordinazione e abuso di autorità.
               (34)   V. M. NUNZIATA, Corso di diritto penale militare, cit., 32 ss.; R. VENDITTI, Il diritto penale militare nel sistema
                    penale italiano, cit., 66 ss.
               (35)   V. D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, cit., 23 s.; S. RIONDATO, Diritto penale militare, Padova,
                    1998, 160 ss.
               (36)   Sulla distinzione in dottrina tra militare di fatto in senso lato e in senso stretto con le correlate proble-
                    matiche applicative, v. D. BRUNELLI, Art. 16, in D. BRUNELLI, G. MAZZI, Codici penali militari, cit., 36 ss.,
                    IN GIURISPRUDENZA, cfr. Corte cost., 28 maggio 1987 n. 207, in CONS. STATO, 1987, II, 911.
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