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VIOLATA CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE DI GUARDIA O DI SERVIZIO



               mente a evocare solo alcuni elementi ritenuti particolarmente significativi .
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                    Maggiore attenzione è stata, invece, dedicata alla questione allorché ci si è
               orientati ad escludere il servizio dal raggio d’azione dell’art. 118 del codice di
               pace, qualificando ad esempio come servizio di guardia e non di sentinella la
               vigilanza esercitata dalle pattuglie che sorvegliano il perimetro della caserma .
                                                                                         (6)
                    In realtà, comunque, sia la dottrina che la giurisprudenza, pur molto atten-
               te a tracciare i confini della nozione di servizio recepita nelle fattispecie di vio-
               lata consegna, non sono mai entrate nello specifico di una positiva definizione
               del servizio di sentinella e, soprattutto, non hanno mai chiarito in via definitiva
               se gli elementi caratteristici di tale servizio siano pedissequamente da individua-
               re nelle disposizioni regolamentari ad esso dedicate o se sia consentito all’inter-
               prete attribuire un significato giuridicamente rilevante al termine sentinella sulla
               sola base dalla tradizione del linguaggio tecnico-militare.
                    Peraltro, con riferimento a tale ultimo specifico aspetto, concernente il
               ruolo svolto dalle disposizioni regolamentari ai fini della configurazione com-
               plessiva della fattispecie penale, è da considerare anche la problematica concer-
               nente l’individuazione del confine che separa le violazioni delle disposizioni di
               servizio penalmente rilevanti da quelle eventualmente sanzionabili solo in via
               disciplinare, criteri che sono stati normalmente ancorati ad una nozione di ser-
               vizio e di consegna che, a causa della estrema genericità della definizione con-
               tenuta nell’art. 730 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
               di ordinamento militare (così come nella normativa precedente), si è dovuta
               arricchire di tutta una serie di ulteriori elementi distintivi di creazione chiara-
               mente dottrinaria e giurisprudenziale.
                    Estremamente  significativo,  in  proposito,  un  intervento  della  Corte
               Costituzionale, chiamata ad esprimersi, in tema di art. 120 c.p.m.p., sull’eccesso
               di discrezionalità dell’autorità che emana la consegna nel definire le condotte
               che di fatto vengono inserite nell’alveo del penalmente rilevante. Con la senten-
               za n. 263 del 6 luglio 2000 , infatti, il giudice delle leggi così si è espresso: “…
                                         (7)
               il termine consegna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di
               significati, anche eterogenei, nell’ambito dell’ordinamento militare è da sempre


               (5)   Si veda, ad esempio, la sentenza del T.S.M. 25 gennaio 1963, in Giust. Pen., 1965, II, c. 316,
                    m. 54, in cui si richiama l’art. 325, lettera e) del Regolamento (ediz. 1948), che impone l’ob-
                    bligo per la sentinella, in caso di malessere, di comunicare le sue condizioni particolari al
                    comandante della guardia, per l’eventuale sostituzione, osservando integralmente le prescri-
                    zioni inerenti al servizio, finché non le sia stato dato il cambio.
               (6)   Cass. 6 novembre 1990, in Il diritto penale militare, a cura di G. SCANDURRA e D. SCANDURRA,
                    Giuffré, 2002, pagg. 5 e ss.
               (7)   A cui già abbiamo fatto cenno sul n. 3/2017, pag. 265.
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