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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
negli elementi essenziali e più qualificanti delle consegne .
(4)
L’autorità militare direttamente competente a organizzare e comandare il
servizio si limitava, quindi, a riprodurre o richiamare nelle consegne della sen-
tinella quanto previsto nel regolamento e a precisare solo gli aspetti legati al
contesto specifico nel quale il servizio stesso doveva essere svolto, quali gli orari
di inizio e fine turno, il posto, l’armamento ecc., avendo comunque cura che il
militare comandato fosse a conoscenza di tutte le disposizioni che era tenuto ad
osservare.
Le altre due figure della vedetta e della scolta, pur esaminate dalla dottrina,
non hanno mai rappresentato motivo di concreto interesse, trattandosi di figure
legate ad una organizzazione dei servizi di vigilanza che non trova quasi più
riscontro nella prassi operativa contemporanea.
Attualmente, però, con l’abrogazione espressa del Regolamento del 1973
sopra citato, da parte dell’art. 2269, comma 1, n. 212) del Codice
dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010), è venuto meno il
riferimento normativo che quegli elementi descriveva con dovizia di particolari,
lasciando così all’interprete l’onere di stabilire se il vuoto così creatosi abbia
spazzato via anche la stessa configurabilità del servizio di sentinella e, quindi,
degli specifici reati che a tale figura si richiamano, ovvero se vi sia ancora un
sufficiente quadro definitorio idoneo a delimitare tutt’ora un qualche spazio per
la loro applicazione.
Occorre, in particolare, verificare se, alla luce dell’attuale contesto norma-
tivo, la previsione di una consegna, che di fatto contenga prescrizioni sovrap-
ponibili a quelle precedentemente previste dal citato regolamento per il servizio
di sentinella, comporti la perdurante configurabilità delle fattispecie di cui agli
artt. 118 e 119 del codice di pace.
A tal fine in primo luogo è opportuno rilevare che anche nella vigenza
della normativa secondaria, quando la giurisprudenza ha ritenuto riconoscere le
caratteristiche del servizio di sentinella, ha certamente ancorato le proprie valu-
tazioni alle disposizioni emanate per lo specifico servizio e alla loro risponden-
za ai moduli comportamentali previsti dal citato Regolamento, ma non si è mai
soffermata in modo diffuso ed esauriente sul problema, limitandosi sporadica-
(4) In particolare, ad esempio: nell’art. 31 si afferma il carattere inviolabile della sentinella, si
descrivono i suoi doveri generali (tra cui la vigilanza ininterrotta, l’obbligo di non allontanarsi
dal posto indicato dalla consegna se non dopo essere stato rilevato a cura del capo muta o
del comandante della guardia e sostituito da altro militare - il che implica evidentemente che
deve trattarsi di servizio continuativo basato sull’avvicendamento dei militari in un turno pre-
stabilito - il divieto di comunicare con altri, ad eccezione del comandante della guardia o del
graduato di muta, ecc.), si definiscono le disposizioni concernenti l’uso delle armi e le moda-
lità di saluto; nell’art. 39 si fissano rigidamente tempi e modi della procedura di cambio.
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