Page 88 - Rassegna 2018-2
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PANORAMA DI

                                               GIUSTIZIA MILITARE



                                                                                                  MILITARE
                                                 Cass. Sez. I, 24 gennaio 2018/16 aprile 2018, n. 16891



                                                 Violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio -
                      Dott. Antonio SABINO                                                        GIUSTIZIA
                     Procuratore Generale Militare   Ufficiale di ispezione - Inosservanza dell’obbligo di ricevere l’ar-
                    presso la Corte Militare di Appello  ma scarica e di tenerla senza colpo in canna - Esplosione invo-
                                                 lontaria di un colpo - Si configura il reato di cui all’art. 120  DI
                                                 c.p.m.p.
                                                                                                  PANORAMA

                    L’esplosione involontaria di un colpo con l’arma in dotazione da parte di
               un militare in servizio di ufficiale di ispezione, le cui consegne dispongono di
               ricevere l’arma scarica e di tenere la stessa senza il colpo in canna, poiché pre-
               suppone un mancato controllo al passaggio di consegne o il caricamento volon-
               tario, costituisce prova del reato di violata consegna ex art. 120 c.p.m.p.
                    Un militare, nel corso di un servizio di ufficiale di ispezione, faceva partire
               un  colpo  dalla  propria  arma  in  dotazione,  fortunatamente  senza  cagionare
               danni a persone.
                    Nei giudizi di merito, in cui egli era stato ritenuto responsabile di violata
               consegna, a propria difesa l’ufficiale prospettava di aver ricevuto l’arma già con
               il colpo in canna e, a prova di ciò, evidenziava che sui registri di armeria non vi
               era alcuna annotazione di un eventuale ripianamento numerico del colpo esplo-
               so, il che stava a significare che l’arma, all’atto del passaggio di consegne, oltre
               ad essere corredata del caricatore con la regolamentare dotazione, doveva avere
               in canna una ulteriore cartuccia, evidentemente inserita dal militare smontante.
                    La  Cassazione,  investita  del  caso  a  seguito  di  ricorso  dell’imputato,  ha
               respinto le doglianze prospettate nell’atto di impugnazione, ritenendo pienamen-
               te logica e coerente la motivazione in fatto svolta dalla Corte militare d’Appello.
                    Secondo il ragionamento dei giudici del merito, in particolare, doveva rite-
               nersi provato, sulla base della testimonianza del militare subentrato all’imputato
               nel servizio (peraltro lo stesso soggetto che gli aveva passato le consegne prima
               del fatto), che l’arma dopo l’esplosione del colpo era stata riconsegnata con

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