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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
La norma di cui all’art. 4 altro non fa se non estendere anche agli aeromobili
la normativa già prevista dall’art. 73 del Regolamento TULPS che autorizza quelle
categorie di persone a portare armi senza licenza (rectius impedire che le norme
speciali di cui alla Legge 694 vengano applicate). Tuttavia, vengono alla luce, con
ancora più difficoltà, le considerazioni già espresse supra con riguardo alle proble-
matiche sull’applicazione delle norme italiane su un aeromobile straniero. Infatti,
le categorie autorizzate sembrerebbero poter portare liberamente le proprie armi
(peraltro nel caso di Agenti di P.S. e membri delle FF.AA. in servizio, il problema
che si porrebbe è solo quello relativo all’arma in dotazione, mentre per gli altri si
tratta anche di altre armi) senza dover sottostare né alla registrazione e consegna
preventiva dell’arma all’Ufficio di polizia di frontiera, né alla consegna dell’arma al
Comandante dell’aeromobile né all’intesa con il vettore aereo. In pratica potrebbe-
ro pacificamente salire su un aeromobile armati senza nulla fare né riferire.
Nella pratica si è posto lungamente il problema soprattutto quando si è
parlato di un aeromobile battente bandiera straniera con tutte le problematiche,
già viste precedentemente, aggravate dalla possibilità (che le norme italiane pre-
vedono) di alcun controllo preventivo su queste categorie di persone. La que-
stione che si pone, in questi casi, è particolarmente sensibile. I soggetti che
sono autorizzati al porto d’armi per difesa personale senza alcuna licenza,
hanno delle responsabilità (e dei poteri) in materia di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, sia in senso preventivo sia repressivo (27) tale per cui il porto
di un’arma risulta elemento se non imprescindibile quantomeno strettamente
connaturato all’autorità detenuta. Non appare superfluo ricordare che per quei
soggetti sopra indicati la consegna dell’arma ad un terzo potrebbe comportare
anche violazioni di carattere penalistico .
(28)
Per poter risolvere la controversia appare opportuno rifarsi ai principi
generali, in questo caso del diritto internazionale in materia aeronautica. Uno
dei principi che emerge da tutte le convenzioni internazionali (ripreso dal
nostro ordinamento giuridico) è l’autorità speciale e assoluta in capo al
Comandante dell’aeromobile .
(29)
(27) Non solo i magistrati del pubblico ministero citati nella norma del Regolamento del
TULPS. Spesso i soggetti con qualifiche di Pubblica Sicurezza ne hanno contestualmente
anche di Polizia Giudiziaria, con tutte le conseguenze del caso.
(28) Si pensi alla possibilità di incriminazione per comodato d’arma comune o da guerra (ex art.
22, Legge 110/1975) e su un eventuale rapporto con la scriminante ex art 51 c.p.
(Adempimento di un dovere).
(29) Su cui si potrebbero azzardare, ma tale affermazione necessiterebbe di maggiori approfon-
dimenti, una serie di poteri non solo in materia di polizia giudiziaria, ma anche di pubblica
sicurezza all’interno di aeromobili così come farebbe intendere il Codice della Navigazione
ma anche la Convenzione di Tokyo.
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