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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  La norma di cui all’art. 4 altro non fa se non estendere anche agli aeromobili
             la normativa già prevista dall’art. 73 del Regolamento TULPS che autorizza quelle
             categorie di persone a portare armi senza licenza (rectius impedire che le norme
             speciali di cui alla Legge 694 vengano applicate). Tuttavia, vengono alla luce, con
             ancora più difficoltà, le considerazioni già espresse supra con riguardo alle proble-
             matiche sull’applicazione delle norme italiane su un aeromobile straniero. Infatti,
             le categorie autorizzate sembrerebbero poter portare liberamente le proprie armi
             (peraltro nel caso di Agenti di P.S. e membri delle FF.AA. in servizio, il problema
             che si porrebbe è solo quello relativo all’arma in dotazione, mentre per gli altri si
             tratta anche di altre armi) senza dover sottostare né alla registrazione e consegna
             preventiva dell’arma all’Ufficio di polizia di frontiera, né alla consegna dell’arma al
             Comandante dell’aeromobile né all’intesa con il vettore aereo. In pratica potrebbe-
             ro pacificamente salire su un aeromobile armati senza nulla fare né riferire.
                  Nella pratica si è posto lungamente il problema soprattutto quando si è
             parlato di un aeromobile battente bandiera straniera con tutte le problematiche,
             già viste precedentemente, aggravate dalla possibilità (che le norme italiane pre-
             vedono) di alcun controllo preventivo su queste categorie di persone. La que-
             stione che si pone, in questi casi, è particolarmente sensibile. I soggetti che
             sono  autorizzati  al  porto  d’armi  per  difesa  personale  senza  alcuna  licenza,
             hanno delle responsabilità (e dei poteri) in materia di tutela dell’ordine e della
             sicurezza pubblica, sia in senso preventivo sia repressivo (27)  tale per cui il porto
             di un’arma risulta elemento se non imprescindibile quantomeno strettamente
             connaturato all’autorità detenuta. Non appare superfluo ricordare che per quei
             soggetti sopra indicati la consegna dell’arma ad un terzo potrebbe comportare
             anche violazioni di carattere penalistico .
                                                   (28)
                  Per  poter  risolvere  la  controversia  appare  opportuno  rifarsi  ai  principi
             generali, in questo caso del diritto internazionale in materia aeronautica. Uno
             dei  principi  che  emerge  da  tutte  le  convenzioni  internazionali  (ripreso  dal
             nostro  ordinamento  giuridico)  è  l’autorità  speciale  e  assoluta  in  capo  al
             Comandante dell’aeromobile .
                                        (29)
             (27)  Non  solo  i  magistrati  del  pubblico  ministero  citati  nella  norma  del  Regolamento  del
                   TULPS. Spesso i soggetti con qualifiche di Pubblica Sicurezza ne hanno contestualmente
                   anche di Polizia Giudiziaria, con tutte le conseguenze del caso.
             (28)  Si pensi alla possibilità di incriminazione per comodato d’arma comune o da guerra (ex art.
                   22,  Legge  110/1975)  e  su  un  eventuale  rapporto  con  la  scriminante  ex art  51  c.p.
                   (Adempimento di un dovere).
             (29)  Su cui si potrebbero azzardare, ma tale affermazione necessiterebbe di maggiori approfon-
                   dimenti, una serie di poteri non solo in materia di polizia giudiziaria, ma anche di pubblica
                   sicurezza all’interno di aeromobili così come farebbe intendere il Codice della Navigazione
                   ma anche la Convenzione di Tokyo.
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