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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In via successiva, a seguito della pubblicazione del Libro Bianco del 1985,
recepito dalla decisione della Commissione del 19 giugno 1986, si cercò di pre-
vedere indicazioni più stringenti in tema di apertura degli appalti pubblici verso
un’effettiva liberalizzazione del mercato. Da qui le direttive di “seconda genera-
zione”, maggiormente orientate ad incentivare l’effettiva parità di trattamento
tra imprese nazionali e non nazionali.
A livello nazionale, si è scontata la difficoltà di accogliere e recepire i prin-
cipi europei di libera concorrenza in un momento storico in cui lo sforzo del
Legislatore era incentrato sul contenimento della spesa pubblica e sulla sempli-
ficazione del sistema pubblico.
Il mancato coordinamento fra i due livelli ordinamentali ha comporta-
to il sovrapporsi della normativa comunitaria con quella nazionale cui è
mancata, sin da allora, la flessibilità nel recepire la spinta innovatrice comu-
nitaria.
L’art. 17 del d.lgs. n. 163/2006, di recepimento degli artt. 14 e 57 della
direttiva 2004/18/UE e dell’art. 21 della direttiva 2004/17/UE escludeva
dall’applicazione delle direttive stesse gli appalti pubblici dichiarati segreti
quando la loro esecuzione era accompagnata da speciali misure di sicurezza
o quando ciò era necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello
Stato.
Successivamente, con la Direttiva n. 2009/81/CE , recepita con il d.lgs.
(11)
n. 208/2011, viene operato il tentativo di conciliare l’apertura al mercato con
la necessaria garanzia degli standard di sicurezza e di segretezza che caratteriz-
zano la maggior parte degli acquisti collegati alla difesa e alla sicurezza nazio-
nale.
La nuova normativa si configura quale lex specialis, operando in un ambito
ben delimitato, al di fuori del quale permane l’applicazione della normativa
generale contenuta nel Codice, e fa chiarezza quanto all’ambito di applicazione
dell’art. 17 medesimo che, com’è noto, nella sua vecchia formulazione, conte-
neva un’elencazione delle Amministrazioni beneficiarie delle deroghe ivi conte-
nute.
(11) Il Commissario europeo per il mercato interno e i servizi (Charlie McCreevy) all’atto della
pubblicazione della Direttiva ha dichiarato:
“La direttiva introduce norme eque e trasparenti sull’aggiudicazione degli appalti nel settore
della difesa e della sicurezza a livello europeo. I principi del mercato interno saranno applicati
in tal modo in settori che erano tradizionalmente esclusi dal diritto comunitario. I mercati
della difesa e della sicurezza saranno più aperti e trasparenti, con vantaggio di tutti: il denaro
del contribuente sarà speso più efficacemente, le forze armate beneficeranno di una migliore
relazione qualità-prezzo per i loro equipaggiamenti e il settore avrà un accesso più facile a
nuovi mercati”.
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