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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  In via successiva, a seguito della pubblicazione del Libro Bianco del 1985,
             recepito dalla decisione della Commissione del 19 giugno 1986, si cercò di pre-
             vedere indicazioni più stringenti in tema di apertura degli appalti pubblici verso
             un’effettiva liberalizzazione del mercato. Da qui le direttive di “seconda genera-
             zione”, maggiormente orientate ad incentivare l’effettiva parità di trattamento
             tra imprese nazionali e non nazionali.
                  A livello nazionale, si è scontata la difficoltà di accogliere e recepire i prin-
             cipi europei di libera concorrenza in un momento storico in cui lo sforzo del
             Legislatore era incentrato sul contenimento della spesa pubblica e sulla sempli-
             ficazione del sistema pubblico.
                  Il mancato coordinamento fra i due livelli ordinamentali ha comporta-
             to  il  sovrapporsi  della  normativa  comunitaria  con  quella  nazionale  cui  è
             mancata, sin da allora, la flessibilità nel recepire la spinta innovatrice comu-
             nitaria.
                  L’art. 17 del d.lgs. n. 163/2006, di recepimento degli artt. 14 e 57 della
             direttiva  2004/18/UE  e  dell’art.  21  della  direttiva  2004/17/UE  escludeva
             dall’applicazione  delle  direttive  stesse  gli  appalti  pubblici  dichiarati  segreti
             quando la loro esecuzione era accompagnata da speciali misure di sicurezza
             o quando ciò era necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello
             Stato.
                  Successivamente, con la Direttiva n. 2009/81/CE , recepita con il d.lgs.
                                                                  (11)
             n. 208/2011, viene operato il tentativo di conciliare l’apertura al mercato con
             la necessaria garanzia degli standard di sicurezza e di segretezza che caratteriz-
             zano la maggior parte degli acquisti collegati alla difesa e alla sicurezza nazio-
             nale.
                  La nuova normativa si configura quale lex specialis, operando in un ambito
             ben  delimitato,  al  di  fuori  del  quale  permane  l’applicazione  della  normativa
             generale contenuta nel Codice, e fa chiarezza quanto all’ambito di applicazione
             dell’art. 17 medesimo che, com’è noto, nella sua vecchia formulazione, conte-
             neva un’elencazione delle Amministrazioni beneficiarie delle deroghe ivi conte-
             nute.


             (11)  Il Commissario europeo per il mercato interno e i servizi (Charlie McCreevy) all’atto della
                  pubblicazione della Direttiva ha dichiarato:
                  “La direttiva introduce norme eque e trasparenti sull’aggiudicazione degli appalti nel settore
                  della difesa e della sicurezza a livello europeo. I principi del mercato interno saranno applicati
                  in tal modo in settori che erano tradizionalmente esclusi dal diritto comunitario. I mercati
                  della difesa e della sicurezza saranno più aperti e trasparenti, con vantaggio di tutti: il denaro
                  del contribuente sarà speso più efficacemente, le forze armate beneficeranno di una migliore
                  relazione qualità-prezzo per i loro equipaggiamenti e il settore avrà un accesso più facile a
                  nuovi mercati”.
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