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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell’opera, in quanto
             opere, servizi e forniture “secretati” non sfuggono alle regole generali, specie
             in merito al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate e alla copertura finan-
             ziaria dei relativi atti.
                  Secondo la Corte, l’attenzione da porre alle caratteristiche oggettive della
             realizzazione è maggiore dal momento che le modifiche legislative del 2011
             hanno  ampliato  l’ambito  soggettivo  di  applicazione,  estendendolo  a  tutte  le
             pubbliche Amministrazioni.
                  La relazione evidenzia l’importanza del fatto che la secretazione avven-
             ga con provvedimento motivato, sottolineando come “questa fase del proce-
             dimento deve esplicitarsi non con una generica affermazione della sua neces-
             sità, ma attraverso un’adeguata ponderazione, con riferimento alle specifiche
             circostanze che ne rendono necessario il ricorso al procedimento derogato-
             rio.
                  Tale raccomandazione si basa sull’analisi della prassi per la quale in molti
             casi la dichiarazione di secretazione è espressa in termini generici, oppure è
             basata sul richiamo “seriale” a precedenti risalenti nel tempo.
                  Ulteriori osservazioni e raccomandazioni rivolte alle Amministrazioni da
             parte della Corte riguardano lo svolgimento di un’adeguata fase di programma-
             zione e di controllo dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative.
                  La  giurisprudenza  ha,  peraltro,  sostenuto  che,  «con  lo  strumento  della
             secretazione, si intende offrire alle Amministrazioni dello Stato la possibilità di
             sottrarre al regime dell’evidenza pubblica l’acquisto di mezzi che, per il loro uti-
             lizzo ai fini della protezione della sicurezza nazionale (da valersi quale difesa,
             anche interna, della comunità territoriale), sono dotati di caratteristiche tecniche
             e funzionali che, se pubblicizzate, diminuirebbero sensibilmente la loro efficacia
             operativa» .
                      (10)
                  L’art. 42 della L. n. 124/2007 reca un’articolata disciplina delle classifiche
             di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative com-
             petenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la
             declassificazione. Sono previsti quattro livelli di classifica di sicurezza (riservato,
             riservatissimo, segreto e segretissimo), che rinviano al decreto del Presidente
             del Consiglio dei Ministri n. 7/2009 per la definizione dell’ambito dei singoli
             livelli di segretezza e i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di clas-
             sifica.
                  Per  quanto  riguarda  i  soggetti  competenti,  l’articolo  8,  comma  10,  del
             decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.

             (10)  Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2005, n. 3068.
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