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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell’opera, in quanto
opere, servizi e forniture “secretati” non sfuggono alle regole generali, specie
in merito al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate e alla copertura finan-
ziaria dei relativi atti.
Secondo la Corte, l’attenzione da porre alle caratteristiche oggettive della
realizzazione è maggiore dal momento che le modifiche legislative del 2011
hanno ampliato l’ambito soggettivo di applicazione, estendendolo a tutte le
pubbliche Amministrazioni.
La relazione evidenzia l’importanza del fatto che la secretazione avven-
ga con provvedimento motivato, sottolineando come “questa fase del proce-
dimento deve esplicitarsi non con una generica affermazione della sua neces-
sità, ma attraverso un’adeguata ponderazione, con riferimento alle specifiche
circostanze che ne rendono necessario il ricorso al procedimento derogato-
rio.
Tale raccomandazione si basa sull’analisi della prassi per la quale in molti
casi la dichiarazione di secretazione è espressa in termini generici, oppure è
basata sul richiamo “seriale” a precedenti risalenti nel tempo.
Ulteriori osservazioni e raccomandazioni rivolte alle Amministrazioni da
parte della Corte riguardano lo svolgimento di un’adeguata fase di programma-
zione e di controllo dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative.
La giurisprudenza ha, peraltro, sostenuto che, «con lo strumento della
secretazione, si intende offrire alle Amministrazioni dello Stato la possibilità di
sottrarre al regime dell’evidenza pubblica l’acquisto di mezzi che, per il loro uti-
lizzo ai fini della protezione della sicurezza nazionale (da valersi quale difesa,
anche interna, della comunità territoriale), sono dotati di caratteristiche tecniche
e funzionali che, se pubblicizzate, diminuirebbero sensibilmente la loro efficacia
operativa» .
(10)
L’art. 42 della L. n. 124/2007 reca un’articolata disciplina delle classifiche
di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative com-
petenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la
declassificazione. Sono previsti quattro livelli di classifica di sicurezza (riservato,
riservatissimo, segreto e segretissimo), che rinviano al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 7/2009 per la definizione dell’ambito dei singoli
livelli di segretezza e i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di clas-
sifica.
Per quanto riguarda i soggetti competenti, l’articolo 8, comma 10, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.
(10) Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2005, n. 3068.
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