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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
misure di sicurezza è contenuta nell’art. 162 del decreto legislativo 50/2016 di
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, prima
di questo, era contenuta nell’art. 17 del d.lgs. 163/2006, come modificato dal-
l’art. 33, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante “Disciplina dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/UE”, che, tra l’altro, ha esteso
a tutte le Amministrazioni dello Stato la possibilità di adoperare lo strumento
della secretazione.
La disciplina antecedente al vecchio Codice del 2006, contenuta nell’art.
33, comma 1, della legge 109/1994, prevedeva il requisito della “indifferibilità
e urgenza” della realizzazione, requisito che doveva essere accertato e dichiarato
dall’Amministrazione e che accompagnava la dichiarazione di segretezza delle
opere.
Il superamento di detta previsione era stato auspicato anche dalla stessa
Corte dei Conti, in sede di referto al Parlamento, che aveva sottolineato a pro-
posito della motivazione del provvedimento di secretazione, “l’esigenza di non
fare ricorso a motivazioni - che sarebbero peraltro, ultronee - di urgenza o
necessità” (v. relazione allegata alla delibera n. 12 del 2012).
L’eliminazione dell’elemento dell’indifferibilità, ritenuto non determinante
nella scelta della secretazione, non ha abbassato il livello di attenzione rispetto
alle motivazioni poste alla base di detta scelta. Di recente, infatti, a fine 2017 è
stata apportata una modifica all’articolo 42 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5, inserendo un comma 3-bis e pre-
vedendo anche per i decreti di secretazione la registrazione preventiva della
Corte dei Conti .
(4)
Questa nuova forma di controllo attribuita alla Corte dei Conti denota la
particolare attenzione riservata all’atto che innesca l’intera procedura secretata.
Con il provvedimento di secretazione, infatti, viene attribuita la classifica alla
procedura sulla base di una motivazione corroborata da circostanze puntuali e
attuali, tali da consentire le deroghe alle ordinarie procedure di appalto.
Il controllo sui decreti di secretazione, da intendersi preventivo di legitti-
mità, conferma l’intenzione di limitare l’autonomia precedentemente conferita
nella classificazione delle procedure di appalto.
In effetti il controllo “a monte” dell’intero processo ne convalida il pre-
supposto di avvio e implicitamente autorizza a ricorrere alle procedure (ristret-
te) previste dall’art. 162 del Codice.
(4) La registrazione è prevista per le gare o le procedure di affidamento che comportino l’acces-
so ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore.
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