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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI



               misure di sicurezza è contenuta nell’art. 162 del decreto legislativo 50/2016 di
               attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, prima
               di questo, era contenuta nell’art. 17 del d.lgs. 163/2006, come modificato dal-
               l’art. 33, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante “Disciplina dei
               contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
               sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/UE”, che, tra l’altro, ha esteso
               a tutte le Amministrazioni dello Stato la possibilità di adoperare lo strumento
               della secretazione.
                    La disciplina antecedente al vecchio Codice del 2006, contenuta nell’art.
               33, comma 1, della legge 109/1994, prevedeva il requisito della “indifferibilità
               e urgenza” della realizzazione, requisito che doveva essere accertato e dichiarato
               dall’Amministrazione e che accompagnava la dichiarazione di segretezza delle
               opere.
                    Il superamento di detta previsione era stato auspicato anche dalla stessa
               Corte dei Conti, in sede di referto al Parlamento, che aveva sottolineato a pro-
               posito della motivazione del provvedimento di secretazione, “l’esigenza di non
               fare  ricorso  a  motivazioni  -  che  sarebbero  peraltro,  ultronee  -  di  urgenza  o
               necessità” (v. relazione allegata alla delibera n. 12 del 2012).
                    L’eliminazione dell’elemento dell’indifferibilità, ritenuto non determinante
               nella scelta della secretazione, non ha abbassato il livello di attenzione rispetto
               alle motivazioni poste alla base di detta scelta. Di recente, infatti, a fine 2017 è
               stata  apportata  una  modifica  all’articolo  42  del  decreto  del  Presidente  del
               Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5, inserendo un comma 3-bis e pre-
               vedendo  anche  per  i  decreti  di  secretazione  la  registrazione  preventiva  della
               Corte dei Conti .
                               (4)
                    Questa nuova forma di controllo attribuita alla Corte dei Conti denota la
               particolare attenzione riservata all’atto che innesca l’intera procedura secretata.
               Con il provvedimento di secretazione, infatti, viene attribuita la classifica alla
               procedura sulla base di una motivazione corroborata da circostanze puntuali e
               attuali, tali da consentire le deroghe alle ordinarie procedure di appalto.
                    Il controllo sui decreti di secretazione, da intendersi preventivo di legitti-
               mità, conferma l’intenzione di limitare l’autonomia precedentemente conferita
               nella classificazione delle procedure di appalto.
                    In effetti il controllo “a monte” dell’intero processo ne convalida il pre-
               supposto di avvio e implicitamente autorizza a ricorrere alle procedure (ristret-
               te) previste dall’art. 162 del Codice.

               (4)  La registrazione è prevista per le gare o le procedure di affidamento che comportino l’acces-
                    so ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore.
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