Page 23 - Rassegna 2018-2
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Il terzo comma disciplina poi l’ipotesi delle lesioni colpose gravi o gravis-
             sime (art. 590, 3 co. c.p.) commesse in violazione delle disposizioni in materia
             di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
                  Si precisa che consolidata giurisprudenza non collega il reato (nel caso di
             specie reati presupposto colposi) all’interesse o al vantaggio che potrebbe bene-
             ficiare da esso la società, ma sulla sola condotta penalmente rilevante.
                  Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che “l’ente è responsabile per
             i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”, quindi non considerando il
             termine “interesse” nei reati colposi e collegando il solo “vantaggio” che potrà
             avere l’ente nel non attuare tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro in
             termini economici: in effetti la mancata adozione delle norme sulla sicurezza nei
             luoghi di lavoro comporta in qualche modo un risparmio di costi per la società.
                  Occorrono indagini al fine di riscontrare che l’evento lesivo del dipenden-
             te non sia dipeso da imprudenza e/o imperizia del medesimo, soprattutto in
             presenza di procedure di per sè invece esimenti.
                  In relazione ai suindicati reati (relativi ad omicidio colposo e lesioni col-
             pose aggravate) il modello 231 - al fine di essere idoneo ad avere efficacia esi-
             mente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - deve essere
             adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adem-
             pimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
                  - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge inerenti attrezzatu-
             re, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
                  - alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di
             prevenzione e protezione;
                  - alle  attività  di  natura  organizzativa  quali  emergenze,  primo  soccorso,
             gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappre-
             sentanti dei lavoratori per la sicurezza;
                  - alle attività di sorveglianza sanitaria;
                  - alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
                  - alle attività di vigilanza in relazione al rispetto delle procedure e delle
             istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
                  - all’acquisizione di documentazione e certificazione obbligatorie di legge;
                  - alle verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
             adottate.
                  Il modello 231 deve inoltre prevedere idonei sistemi di registrazione del-
             l’avvenuta effettuazione delle attività sopra indicate, essere modulato sulla strut-
             tura  dell’ente  e  prevedere  un  sistema  disciplinare  per  sanzionare  il  mancato
             rispetto dello stesso da parte dei dipendenti.


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