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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI



                    - relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società
               ha rapporti per lo sviluppo;
                    - flussi finanziari in entrata e in uscita;
                    - rapporti infragruppo, compresa l’erogazione di servizi amministrativi e
               contabili.



               5.  Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione
                  delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25-
                  septies D.Lgs. 231/2001
                    L’articolo prevede, al primo comma, il reato di omicidio colposo ex
               art.  589  c.p.  commesso  in  violazione  dell’articolo  55,  comma  2,  D.Lgs.
               81/2008.
                    Per potersi configurare tale reato vi deve essere l’omissione da parte del
               datore di lavoro della valutazione dei rischi e del relativo documento o di ado-
               zione dello stesso in assenza degli elementi che ne costituiscono il contenuto
               obbligatorio; tale condotta deve inoltre essere realizzata:
                    -  nelle aziende cui si applica il D.Lgs 334/1999 in materia di controllo del
               pericolo  di  incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze  pericolose,
               soggette  all’obbligo  di  notifica  e  rapporto  secondo  la  disciplina  prevista  dal
               medesimo decreto;
                    -  nelle centrali termoelettriche;
                    -  negli impianti di cui al D.Lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ioniz-
               zanti ed energia nucleare;
                    -  nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
               polveri e munizioni e, da ultimo, nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
               lavoratori;
                    -  in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
               biologici, ad atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manu-
               tenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
                    -  per le attività disciplinate dal Titolo IV del Testo Unico (Cantieri tem-
               poranei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità
               presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;
                    -  strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavo-
               ratori.
                    Il secondo comma prevede, invece, l’ipotesi di omicidio colposo commes-
               so con violazione di qualsiasi altra norma sulla tutela della salute e sicurezza del
               lavoro che non rientri nelle ipotesi previste dal primo comma.


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