Page 22 - Rassegna 2018-2
P. 22
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
- relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società
ha rapporti per lo sviluppo;
- flussi finanziari in entrata e in uscita;
- rapporti infragruppo, compresa l’erogazione di servizi amministrativi e
contabili.
5. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25-
septies D.Lgs. 231/2001
L’articolo prevede, al primo comma, il reato di omicidio colposo ex
art. 589 c.p. commesso in violazione dell’articolo 55, comma 2, D.Lgs.
81/2008.
Per potersi configurare tale reato vi deve essere l’omissione da parte del
datore di lavoro della valutazione dei rischi e del relativo documento o di ado-
zione dello stesso in assenza degli elementi che ne costituiscono il contenuto
obbligatorio; tale condotta deve inoltre essere realizzata:
- nelle aziende cui si applica il D.Lgs 334/1999 in materia di controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
soggette all’obbligo di notifica e rapporto secondo la disciplina prevista dal
medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti di cui al D.Lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ioniz-
zanti ed energia nucleare;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni e, da ultimo, nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
biologici, ad atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manu-
tenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal Titolo IV del Testo Unico (Cantieri tem-
poranei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavo-
ratori.
Il secondo comma prevede, invece, l’ipotesi di omicidio colposo commes-
so con violazione di qualsiasi altra norma sulla tutela della salute e sicurezza del
lavoro che non rientri nelle ipotesi previste dal primo comma.
21