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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI



               indebita a dare o promettere utilità e corruzione”, il cui soggetto attivo, a diffe-
               renza del precedente art. 24, è di regola un pubblico funzionario .
                                                                              (7)
                    I “reati presupposto” sono:
                    - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
                    - concussione (art. 317 c.p.)*;
                    - corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*;
                    - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*;
                    - circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
                    - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*;
                    - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**;
                    - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
                    - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
               corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
               europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis
               c.p.)**;
                    - pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
                    L’inserimento come reato presupposto nel Decreto (art. 25) si giustifica
               poiché la legge punisce anche il privato; di conseguenza nel caso di specie il rife-
               rimento è anche al soggetto che fa parte direttamente o indirettamente della
               società e che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato,
               come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corru-
               zione attiva .
                          (8)
                    Le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati e le relative
               aree di rischio sono:
                    - selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi
               compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati (non appartenenti alla
               PA),  con  particolare  riferimento  al  ricevimento  di  beni  e  attività  finalizzate
               all’attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al paga-
               mento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:
                    • consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collabora-
               zioni;

               (7)  I reati contraddistinti da * sono stati modificati dalla L. n. 69/2015, quelli da ** anche dalla
                    L. n. 190/2012.
               (8)  Al riguardo, si segnala che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14
                    marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra
                    i diversi illeciti. La sentenza delle S.U. è di notevole interesse in quanto è una linea guida e si
                    può considerare un punto di riferimento per la costruzione del modello organizzativo, perché
                    quest’ultimo deve tener conto dei diversi aspetti e distinguere le diverse fattispecie di reato, in
                    modo da poter analizzare in via preliminare i vari eventi pregiudizievoli che si possono creare
                    e di conseguenza sulla base di essi creare protocolli comportamentali e gestionali ad hoc.
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