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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
indebita a dare o promettere utilità e corruzione”, il cui soggetto attivo, a diffe-
renza del precedente art. 24, è di regola un pubblico funzionario .
(7)
I “reati presupposto” sono:
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.)*;
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)*;
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis
c.p.)**;
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
L’inserimento come reato presupposto nel Decreto (art. 25) si giustifica
poiché la legge punisce anche il privato; di conseguenza nel caso di specie il rife-
rimento è anche al soggetto che fa parte direttamente o indirettamente della
società e che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato,
come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corru-
zione attiva .
(8)
Le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati e le relative
aree di rischio sono:
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi
compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati (non appartenenti alla
PA), con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate
all’attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al paga-
mento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:
• consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collabora-
zioni;
(7) I reati contraddistinti da * sono stati modificati dalla L. n. 69/2015, quelli da ** anche dalla
L. n. 190/2012.
(8) Al riguardo, si segnala che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14
marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra
i diversi illeciti. La sentenza delle S.U. è di notevole interesse in quanto è una linea guida e si
può considerare un punto di riferimento per la costruzione del modello organizzativo, perché
quest’ultimo deve tener conto dei diversi aspetti e distinguere le diverse fattispecie di reato, in
modo da poter analizzare in via preliminare i vari eventi pregiudizievoli che si possono creare
e di conseguenza sulla base di essi creare protocolli comportamentali e gestionali ad hoc.
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