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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
d. Organismo di Vigilanza 231 (OdV)
La carenza, sia strutturale, che operativa, rende inidoneo e quindi ineffica-
ce anche il modello 231. Infatti, il compito di vigilare sul funzionamento, effi-
cacia, aggiornamento e concreta diffusione del modello 231 è affidato all’OdV,
che è un organismo dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professio-
nalità e continuità, con autonomi poteri di iniziativa e verifica. All’OdV spetta
anche di segnalare:
- il rispetto delle procedure previste dal modello 231 rilevando eventuali
inosservanze;
- al Consiglio di Amministrazione (CdA) eventuali aggiornamenti del
modello per le mutate condizioni aziendali o l’introduzione di nuovi reati pre-
supposto;
- al CdA, le violazioni accertate del modello che possano comportare
responsabilità in capo alla società, affinché si assumano i dovuti provvedi-
menti.
molto importante che in tale contesto non si verifichino forme di asim-
metria informativa quindi l’OdV dovrà dotarsi di un sistema di reporting, che
garantisca un’informazione costante da parte del management in merito ad eventi
che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del Decreto: in
tal senso è consigliata l’attivazione di una casella postale riservata di e-mail inte-
stata all’OdV. La Società deve poi assicurare una adeguata informazione ineren-
te alle materie afferenti il Decreto 231 a tutti gli stakeholders, quindi dipendenti,
fornitori, clienti e così via.
2. I reati di maggiore interesse
Nel presente intervento possono essere identificati innanzitutto nei reati
contro la pubblica amministrazione e sono principalmente di due tipi. Il primo
di cui all’articolo 24 del Decreto è rubricato: “Indebita percezione di erogazioni, truffa
in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”, ed è caratterizzato dai
seguenti reati presupposto:
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità
europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
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